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GESTIONE SICUREZZA CHIMICA  Il ruolo dei distributori to biocidi, che possono essere usati solo se provvisti di conformità al re- golamento BPR. L’autorizzazione ai I distributori, che costituiscono il collegamento in termini di comunicazione fra i fabbricanti e i loro clienti, rivestono un ruolo importante nel garantire l’uso sicu- sensi del regolamento BPR differisce ro delle sostanze chimiche. Sono tenuti a trasmettere informazioni sulla sicurezza da quella prevista a norma del Rea- a monte e a valle della catena di approvvigionamento. Ciò può comprendere in- ch. Ai sensi del BPR l’autorizzazio- formazioni sulla sicurezza della manipolazione delle sostanze chimiche ricevute ne è defnita come autorizzazione na- dal fabbricante e comunicate ai clienti per mezzo di una scheda di dati di sicurez- zionale, autorizzazione dell’Unione o za, come prescritto, oppure informazioni sull’uso delle sostanze chimiche ottenu- autorizzazione semplifcata, (cfr. arti- te dal cliente e trasmesse al fabbricante o all’importatore. Se un articolo contie- colo 3 del BPR). È possibile scegliere ne una sostanza inclusa nell’elenco di sostanze candidate in una concentrazione fra: autorizzazione nazionale (artico- pari allo 0,1 % peso/peso, i fornitori dell’articolo devono fornire agli utenti indu- lo 29) – quando un’impresa pianifca striali o professionali consigli sull’uso sicuro dell’articolo in questione. Allo stesso la vendita di un prodotto in uno Sta- modo, sono tenuti a rispondere gratuitamente entro 45 giorni a eventuali richie- to membro dell’UE è suffciente pre- ste di informazioni da parte dei clienti. Pertanto, l’industria può essere maggior- mente incoraggiata a soddisfare la domanda di prodotti più sicuri, sostituendo le sentare una domanda di autorizzazio- sostanze estremamente preoccupanti con alternative più sicure. ne del prodotto nel suddetto paese; ri- conoscimento reciproco – se intende immettere il prodotto sul mercato di Il Regolamento Clp per le e alle sostanze pericolose utilizzate diversi paesi europei, l’impresa deve distributori e imprese nell’ambito di attività di ricerca e svi- optare per il riconoscimento recipro- 38 Tutte le sostanze e miscele sono sog- luppo o come sostanze intermedie nel co, in sequenza (articolo 33) - esten- gette a classifcazione e le sostanze pe- processo di produzione quando sono dendo un’autorizzazione già esisten- NOVEMBRE ricolose, prima di poter essere immes- importate o fornite a terzi. A questo te in un paese dell’UE - o in parallelo 2015 se sul mercato, devono essere etichet- proposito, i fabbricanti, gli importa- (articolo 34) - avviando la procedu- tate e imballate a norma del CLP (se- tori e gli utilizzatori a valle di sostan- ra di autorizzazione per tutti i pae- condo quanto stabilito nei titoli II, III ze e miscele devono: classifcare sia le si interessati in un’unica soluzione; e IV), indipendentemente dai quanti- sostanze sia le miscele nel rispetto dei autorizzazione dell’Unione (articolo tativi forniti o utilizzati. Il regolamen- criteri stabiliti dal CLP; applicare le 41) – questa nuova procedura, gestita to CLP si applica anche alle misce- prescrizioni in materia di imballaggio dall’ECHA, consente alle imprese di ed etichettatura relative ai prodotti chi- ottenere in un’unica soluzione l’auto- mici pericolosi. Per essere conformi al rizzazione a livello di UE per deter- CLP, in particolare, i distributori devo- minati prodotti che saranno utilizza- no garantire che le sostanze e misce- ti in condizioni simili in tutti gli Stati le immagazzinate e vendute siano eti- membri; autorizzazione semplifcata chettate e imballate secondo i requisiti (capitolo V) – questa nuova proce- previsti dal CLP prima di immetterle dura accelerata ha lo scopo di inco- sul mercato. Dal canto loro, prima di raggiare l’uso dei biocidi meno no- immettere sostanze chimiche o misce- civi per l’ambiente, la salute umana le sul mercato, le imprese devono: de- e quella animale. Per essere ammis- terminare i possibili pericoli fsici, per sibile il biocida deve contenere solo la salute e per l’ambiente e classifcarli principi attivi di cui all’allegato I del secondo i criteri stabiliti dal CLP; eti- regolamento. Non può contenere, in- chettare e imballare le sostanze chimi- vece, sostanze che destino preoccu- che pericolose secondo il sistema stan- pazione e nano-materiali, deve essere dardizzato stabilito dal CLP in modo suffcientemente effcace per lo scopo che i lavoratori e i consumatori siano previsto e la sua manipolazione non a conoscenza dei relativi effetti prima deve richiedere dispositivi di prote- di manipolare le sostanze. zione. La seconda parte della guida, come accennato, si concentra su co- Il Regolamento biocidi me orientarsi nella non semplice le- Interessante anche la parte (1.5) in gislazione europea a proposito di so- cui viene approfondito il Regolamen- stanze chimiche.
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