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REGOLAMENTO UE TERZA PAGINA e confronto tra la situazione precedente e i Cosa, come, perché: il Regolamento in pillole quella che si verrà, appunto, a determina- re con l’entrata in vigore delle norme. No- In sintesi, il nuovo regolamento 1169/11, che entra in vigore a dicembre: ve i punti-chiave introdotti: innanzitutto • stabilisce le basi per la protezione dei consumatori in materia di informazione sugli alimenti; la semplifcazione normativa, con l’accor- • defnisce principi, requisiti e responsabilità in materia di etichettatura di alimenti; pamento di diverse norme, come abbia- • si applica agli operatori del settore e ai prodotti alimentari destinati al consumatore fnale; mo detto, in un testo unico. Poi le indica- • si applica fatti salvi i requisiti di etichettatura per prodotti particolari. zioni nutrizionali: a differenza di quanto Il Regolamento, inoltre: accadeva prima, ora le indicazioni nutri- • conserva gli obiettivi della normativa vigente, semplifcandola e chiarendola; zionali divengono obbligatorie per tutti i • nasce dall’esigenza di assicurare la protezione dei consumatori; prodotti, e tutti gli alimenti confezionati • si propone di garantire la libera circolazione di alimenti sicuri e sani, e un’adeguata (come in diversi casi già avviene) dovran- informazione; no contenere una tabella con l’indicazio- • è un riferimento per scelte consapevoli; ne, chiara, precisa e in un unico campo vi- • evidenzia la necessità di stabilire defnizioni comuni per tutti gli stati membri. sivo, di sette elementi: contenuto energe- tico, grassi, acidi grassi saturi, carboidra- ti, proteine, zuccheri, sale. L’indicazione troduce le responsabilità dei vari opera- Resta comunque l’obbligo di indicare po- può essere integrata con una parte facol- tori lungo la catena di approvvigionamen- tenziali allergeni negli ingredienti e/o co- tativa con acidi grassi monoinsaturi, acidi to, e defnisce (cosa molto importante) le adiuvanti tecnologici. grassi polinsaturi, polioli, amido, fbre, sali pratiche leali di informazione. Ad esem- minerali o vitamine. Al punto 3, come già pio, le informazioni riportate sul prodotto Alcune criticità 19 accennato, gli allergeni in evidenza, con o sull’imballaggio, o trasmesse in pubbli- Non mancano, poi, alcune criticità sul pia- riconsiderazione di dimensioni, colore e cità, non devono indurre in errore il con- no interpretativo: ad esempio le possibili LUGLIO 2014 contrasto dei caratteri in etichetta. Miglio- sumatore, devono essere precise, chiare confusioni sui concetti di “origine” e “pro- re leggibilità, come accennavamo, anche e facilmente comprensibili, non devono venienza”, i dubbi sul comportamento da per ciò che riguarda origine e provenien- attribuire al prodotto proprietà terapeuti- seguire in caso di “prodotti complessi”, la za dei prodotti, con obbligatorietà estesa che. Questi obblighi, mentre prima erano diffcoltà della gestione delle informazio- anche per le carni ovine, caprine, suine e limitati a tutti i prodotti destinati al con- ni in etichetta che potrebbe creare pro- avicole. Davvero stringente la normativa a sumatore fnale, oggi comprendono an- blemi di “tracciabilità” e “trasparenza”. questo proposito: verranno infatti indica- che i prodotti che vengono preparati Alcune ambiguità riguardano te tutte le fasi di lavorazione del prodotto, da ristoranti, mense e catering, anche i prodotti espor- compresa la provenienza degli ingredienti o venduti a distanza. tati extra-Ue e il pas- agricoli di partenza (vedi box). saggio da prodotti Una “strana” deroga freschi a prodotti Altre novità: denominazioni per la GDO trasformati (cosa di vendita e fliera delle Tra le deroghe, spic- accade se a una responsabilità ca quello per la GDO, fetta di carne fre- Novità anche nelle denominazioni di ven- esclusa dal rispetto del- sca aggiungo un dita: la denominazione dell’alimento, in- la normativa, e quindi ramo di rosmari- fatti, comprende (o è accompagnata) da dalla quasi totalità delle no?). Andrebbero un’indicazione dello stato fsico nel qua- informazioni obbligatorie, ulteriormente pre- le si trova il prodotto, o dello specifco per ciò che concerne gli ali- cisati (stiamo seguen- trattamento che ha subito (esempio: “lio- menti pre-confezionati e posti in do sempre il documento flizzato”). A tale proposito, il nuovo Re- vendita diretta: ad esempio le carni, i sa- Europass) anche le buone prati- golamento introduce diciture come: Pro- lumi e i formaggi che vengono messi in che e l’aspetto sanzionatorio, e l’imputa- dotto decongelato, Carne o pesce ricom- vendita da parte della grande distribuzio- bilità dei responsabili. Oltre al documen- posto, Acqua aggiunta a carne o pesce, ne porzionati e avvolti nel cellophane. Il to Isagri è interessante consultare “Que- Ingrediente sostitutivo, Involucro non edi- compito di colmare la lacuna normativa stions and Answers on the application bile (per gli insaccati). E’ stato uniformato (che rischia di creare uno squilibrio a fa- of the Regulation (EU) N° 1169/2011 on anche il campo della defnizione delle re- vore della GDO) va dunque al legislatore the provision of food information to con- sponsabilità: rispetto alla situazione pre- nazionale. Quest’ultimo dovrà anche legi- sumers” pubblicato dalla Dgs Health and cedente, infatti, il Regolamento 1169 in- ferare sugli alimenti non preconfezionati. Consumers (Sanco).
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