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estremi delle novellata normativa). Il prevalente carattere scientifco, degli committente, ad esempio un’industria enti pubblici di assistenza e benefcen- in cui l’impresa fa le pulizie, dovrà re- za e di quelli di previdenza, per i qua- gistrare la fattura ricevuta e integrar- li i suddetti cessionari o committen- la con l’imposta determinata median- ti non sono debitori d’imposta ai sen- te l’applicazione della corretta aliquo- si delle disposizioni in materia d’im- ta Iva, quindi versare l’Imposta diret- posta sul valore aggiunto, l’imposta è tamente all’Erario. Resta ferma, per il in ogni caso versata dai medesimi se- fornitore (secondo l’articolo 30 del Dpr condo modalità e termini fssati con 633/72), la possibilità di chiedere il rim- decreto del Ministro dell’economia e borso dell’eccedenza dell’Iva. delle fnanze. Si attende dunque, in questi giorni, un Lo “split payment” nei apposito decreto attuativo che meglio rapporti con la Pubblica defnisca i termini operativi della que- amministrazione stione. Un dato importante è che con Simile, ma lievemente più complesso, la Legge di Stabilità viene svincolata è il meccanismo dello “split payment”, l’effcacia della misura dalla preventiva relativo esclusivamente ai rapporti con autorizzazione europea: dunque con il la Pubblica Amministrazione: anche in nuovo anno le prestazioni di servizi nei questo caso si tratta di un sistema se- confronti delle pubbliche amministra- condo cui è il committente (Pubblica zioni saranno soggette alle nuove rego- Amministrazione) a versare l’Iva all’e- le dello split payment: in pratica, pro- rario in luogo del prestatore, che dun- prio come avviene per il reverse charge que non ne entra mai in possesso. E tra privati, sarà la stessa Pubblica Am- anche in questo caso la Legge di Sta- ministrazione a versare l’Iva all’Erario bilità prevede una modifca all’art. 17 in luogo del fornitore, sempre nell’ot- del Dpr 633/72 relativa alle cessioni di tica di evitare frodi erariali. beni e prestazioni di servizi effettuate Con la differenza che, diversamente nei confronti della PA per le quali l’Iva da ciò che accade per il “reverse char- diventa esigibile a partire dal 1° gen- ge”, lo “split payment” non inciderà naio 2015. sui meccanismi di fatturazione: è in- Il meccanismo, infatti, viene introdot- fatti previsto che il cedente/prestato- to con l’integrazione di un nuovo arti- re proceda alla fatturazione delle ope- colo 17-ter nel corpo del già ricordato razioni secondo le modalità ordinarie, Dpr “Iva” (633/72), sempre con il com- addebitando il tributo a titolo di rival- ma 629 della Legge di Stabilità. Eccolo: sa. La pubblica amministrazione avrà «Art. 17-ter. – – (Operazioni effettuate l’obbligo di effettuare il versamento nei confronti di enti pubblici). – - – 1. dell’Iva dal momento del pagamen- Per le cessioni di beni e per le presta- to della fattura. Se, ad esempio, verrà zioni di servizi effettuate nei confron- effettuata una prestazione di servizi il ti dello Stato, degli organi dello Stato prossimo marzo, e il pagamento della ancorché dotati di personalità giuri- fattura sarà effettuato in giugno, è so- dica, degli enti pubblici territoriali e lo da giugno che la PA avrà l’obbligo di dei consorzi tra essi costituiti ai sensi liquidare all’erario l’ammontare dell’I- dell’articolo 31 del testo unico di cui va, che nel frattempo non avrà versato al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. al prestatore. 267, e successive modifcazioni, delle Rimane da defnirsi la ricaduta dei nuo- camere di commercio, industria, ar- vi meccanismi del “reverse charge” e tigianato e agricoltura, degli istituti dello “split payment” su strutture con- universitari, delle aziende sanitarie sortili, associazioni temporanee di im- locali, degli enti ospedalieri, degli en- prese (Ati) e altri soggetti simili. ti pubblici di ricovero e cura aventi