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Lavoro festivo attenzione: possibile solo con accordo individuale

Il problema riguarda pochi giorni l’anno, ma è importantissimo nella quotidianità delle imprese di pulizia/servizi integrati/multiservizi: ci riferiamo alla questione del consenso sul cosiddetto “lavoro festivo”, ossia svolto durante le festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze religiose e civili: esse sono sancite dalla legge 260 del 27 maggio 1949. L’elenco ne comprende molte, alcune delle quali sono state successivamente soppresse: fra le principali ricordiamo il primo giorno dell’anno l’Epifania, il 25 aprile, il lunedì dell’Angelo, Tutti i Santi (1° novembre), Natale e Santo Stefano, oltre al Santo patrono del comune.

Si tratta di giorni, come ben si immagina, in cui molti clienti delle imprese non chiudono: pensiamo agli ospedali, alle case di cura e alle strutture sanitarie in generale, ma questo è solo l’esempio più eclatante. Ma pensiamo anche alla GDO, i cui punti vendita spesso restano aperti e sono presi d’assalto, con tutti i problemi che ne conseguono anche in termini di interventi straordinari. I casi sono svariati, ed è per questo che la questione riveste per le imprese una grandissima importanza. Infatti, se per il lavoro domenicale è prevista una flessibilizzazione sancita dalla legge, lo stesso non può dirsi per le feste citate.

Per questa ragione è destinata a “fare scuola” la sentenza della Cassazione n. 16592/2015, che ribadisce come nessun datore di lavoro può obbligare un dipendente a prestare servizio in una giornata festiva collocata in mezzo alla settimana. La sentenza, in linea con il primo grado e l’appello, dà ragione a una lavoratrice sanzionata per essersi rifiutata di prestare servizio nei giorni festivi infrasettimanali nel punto vendita di una catena di negozi (pensiamo che quei negozi c’è anche chi va a pulirli…), ribadendo che il lavoratore può prestare servizio durante le festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze religiose o civili solo se c’è previo accordo con il datore di lavoro, e non può essere obbligato (Cass. 16634/2005). Non costituiscono possibili deroghe le comprovate esigenze aziendali, né il CCNL di settore.

La sentenza fa esplicito riferimento alle festività “infrasettimanali”, senza che il principio possa essere applicato per via analogica anche alle domeniche, in quanto per le queste ultime è prevista dai Ccnl un’apposita disciplina più flessibile. Resta inteso che, qualora tali festività coincidano con la domenica, è necessario comunque un accordo.

Ci vuole, insomma, un accordo individuale, in assenza del quale il lavoratore ha il diritto di rifiutarsi, senza sanzioni, di prestare servizio nei giorni festivi infrasettimanali. Insomma attenzione: è necessario proporre al dipendente una rinuncia all’esercizio di tale diritto. Restano però dei problemi: quando proporre l’accordo? All’atto della stipula del contratto individuale, con validità indeterminata, ogni anno o per ogni singolo giorno festivo? Non essendo specificata alcuna modalità, resta la totale libertà, da parte di datore e dipendente, di scegliere il modus operandi e la forma più appropriati per le parti. A patto, naturalmente, che lo si faccia.

Link legge 260/ 1949

Sentenza Cassazione 16597 del 7 agosto 2015

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