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Appalti e subappalti, si rischia il caos

Appalti e Ccnl da applicare, ennesima puntata di una storia… infinita: con lo scorso 2 marzo, data di entrata in vigore del cd “decreto Pnrr” (al “secolo” il DL n. 19/2024), appare ulteriormente complicato il tema della scelta del Contratto collettivo da applicare per la corretta gestione del rapporto di lavoro.

Il settore pubblico– Il nuovo decreto, infatti, affiancandosi ad altre indicazioni e disposizioni di legge, introduce un quadro “caleidoscopico”: iniziamo con il distinguo fra appalti e subappalti pubblici e commesse private. Per i primi il riferimento, per le retribuzioni minime e i regimi contributivi, è ai Ccnl sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente maggiormente rappresentative, e a quanto previsto dal nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al dlgs 36/2023.

E il privato– Nel privato, invece, il novellato art. 29 del dlgs “Biagi” n. 276/03 fa riferimento ai trattamenti economici non inferiori a quelli previsti dal Ccnl maggiormente applicato nel settore e nella zona, senza contare che per la fruizione dei benefici contributivi e normativi in tema di retribuzioni bisogna ancora individuare il Ccnl comparativamente più rappresentativo. 

Il “caos” applicativo– Una situazione non certo lineare, che rischia di mettere in seria difficoltà le imprese di pulizia/ servizi integrati/ multiservizi, sia nei rapporti con soggetti pubblici, sia in quelli con realtà private. Tantopiù che, nelle more della conversione in legge, il DL ha effetto immediato.

I problemi concreti– Basti un solo esempio per tastare con mano la difficoltà della questione. Quando si fa riferimento al Contratto “maggiormente applicato”, cosa si vuol dire? L’espressione è utilizzata nell’Atto Senato n. 957 recante “Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione”, per cercare un’uniformità di regole sui diversi ambiti giuslavoristici.

L’Atto Senato n. 957 e la legge-delega– L’atto, tuttavia, è preparatorio di una legge-delega che è stata “anticipata”, scavalcandola, dal DL 19, senza l’introduzione delle necessarie misure applicative: un “pasticciaccio” che porta a diversi problemi in concreto: su tutti l’individuazione del soggetto legittimato a stabilire quale sia il Ccnl maggiormente applicato, senza contare i criteri di valutazione.  Su quest’ultimo aspetto vale la pena di scorrere quanto esplicitato nell’Atto Senato 957, articolo 1, comma 2, lettera a), laddove si prevede di definire, per ciascuna categoria di lavoratori, i contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati in riferimento al numero delle imprese e dei dipendenti, un rimando che non compare più nel DL 19/24.

La questione della territorialità– Problema irrisolto è poi quello della territorialità, in quanto non vi è preciso riferimento alla “zona” di cui si fa menzione, né in termini di punti di riferimento (sede aziendale, cantiere, residenza dei lavoratori…), né di vastità della circoscrizione da prendere in considerazione. Per completezza va detto che lo stesso Codice dei contratti dlgs 36/23 art. 11, c. 1) fa riferimento al “settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro”, riferimento prezioso nel caso del settore delle pulizie/ multiservizi/ servizi integrati perché rimanda al “cantiere”, spesso molto distante dalla sede aziendale, e che è scomparso nel recente decreto-legge. C’è da sperare che, in sede di conversione in legge, si intervenga a chiarimento dei numerosi punti irrisolti, senza dubbio forieri di sicuri strascichi di contenzioso.

In arrivo la legge-delega– Sempre a tal proposito si attende intanto la menzionata “legge-delega” su cui si lavora a Palazzo Madama. Fra gli obiettivi: definire, per ciascuna categoria di lavoratori, i contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati in riferimento al numero delle imprese e dei dipendenti (il richiamo è sempre all’art. 36 della Costituzione); stabilire per le società appaltatrici e subappaltatrici, l’obbligo di riconoscere ai lavoratori coinvolti nell’esecuzione dell’appalto trattamenti economici complessivi minimi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati nel settore; rafforzare le misure di verifica e di controllo in capo alle stazioni appaltanti.

Link DL 2 marzo 2024 n. 19

A.S. 957

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