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Subappalto, attenzione alla sicurezza!

A chi spetta la verifica delle condizioni di sicurezza in un cantiere subappaltato? Una volta che ho dato un servizio in subappalto, posso lavarmene le mani? La risposta, scritta a chiare lettere dalla Cassazione con la sentenza n. 41795 del 14 settembre scorso, è un deciso NO.

Nel caso in questione (riferito ad opere di manutenzione ma avente ad oggetto un ponteggio, e quindi applicabile alla perfezione anche al settore delle pulizie/ servizi integrati/ multiservizi, in cui i lavori in quota sono molto frequenti), i giudici hanno dato torto a un’impresa che, adducendo il fatto di avere affidato integralmente il lavoro in subappalto, riteneva di essersi esonerata dalla responsabilità di una mancata verifica delle condizioni di sicurezza, nella fattispecie di un ponteggio allestito dall’impresa subappaltatrice e non ancorato, con rischio di ribaltamento accertato mediante ispezione da parte di ispettore del lavoro.

I giudici della Suprema Corte, tuttavia, hanno rigettato tale motivazione, riepilogando quanto previsto dall’81/08 in materia di sicurezza sul lavoro. Si legge nella sentenza: “L’impresa affidataria dei lavori, anche quando ne subappalti l’integrale esecuzione ad altre imprese, deve comunque verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e del piano di sicurezza e coordinamento. L’eventualità che l’impresa subappaltatrice abbia direttamente apprestato il ponteggio non esonera l’impresa affidataria dall’obbligo di verifica imposto dall’art. 97, comma 1, d.lgs. n. 81/2008, né da quelli ben più pregnanti previsti dall’art. 26, comma 2, a mente del quale “I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva”.

In sintesi: l’impresa affidataria, anche quando non allestisce direttamente il ponteggio sul quale operano i suoi dipendenti, è comunque tenuto ad accertare se esso risponde ai requisiti di sicurezza imposti, nel caso di specie, dall’art. 125, d.lgs. n. 81/08. In questi casi non ha alcuna rilevanza il fatto che i lavori siano stati integralmente subappaltati ad altre imprese.

Link Sentenza Cassazione 41795/17

http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=17460:cassazione-penale,-sez-feriale,-14-settembre-2017,-n-41795-manutenzione-di-una-scuola-elementare-omesso-ancoraggio-del-ponteggio-il-dl-risponde-anche-quando-non-allestisce-direttamente-il-ponteggio-sul-quale-operano-i-propri-lavoratori&catid=17&Itemid=138

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