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TRASPARENZA APPALTI: COSTI DEL LAVORO E SICUREZZA NON PIU’ SUSCETTIBILI DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Finalmente una buona notizia sul fronte degli appalti. La novità è questa: nella Legge 106/2011 di conversione del Dl 70/2011 (il cosiddetto Decreto sviluppo) apparsa sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2011, quindi entrata in vigore a partire dal 13 luglio scorso, ci sono due importanti modifiche (previste alle lettere i-bis e i-ter del testo) al discusso Decreto legislativo 163/2006 (meglio conosciuto come Testo Unico o Codice Unico degli Appalti). La prima, che riprende una proposta dell’ex Ministro del Lavoro Cesare Damiano, modifica l’articolo 81 (quello in cui si determinano i criteri per la scelta dell’offerta migliore negli appalti) del Codice degli appalti in questi termini: lettera i-bis) Dopo il comma 3 dell’articolo 81 e’ aggiunto il seguente: “3-bis. L’offerta migliore e’ altresi’ determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro“. Il costo del lavoro e i costi della sicurezza, quindi, “escono dai giochi”, e non saranno più suscettibili di valutazione economica.La disposizione vale dunque sia per le gare al massimo ribasso, sia per quelle attribuite con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  Le altre modifiche importanti riguardano l’articolo 87 del Testo unico, quello cioè sui criteri di verifica delle offerte anormalmente basse. In particolare alla lettera i-ter) si legge: all’articolo 87, comma 2, la lettera g) e’ abrogata. Nell’impianto originario del Testo, alla lettera “g” compariva il riferimento al costo del lavoro, il che stava a significare che tra i casi passibili di giustificazione di un’offerta anormalmente bassa era previsto, appunto, anche tale costo. E’ evidente che l’abrogazione della lettera “g” va ad integrarsi con quanto previsto dal rinnovato articolo 81, escludendo così del tutto la possibilità, per le imprese, di “giocare” sul costo del lavoro. Si tratta di uno, anzi di due importantissimi passi in avanti verso la trasparenza.

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