(Tratto da “GSA” n 4,aprile 2011)
Sale la preoccupazione per l’articolo 286 contenuto nell nuovo Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici, apparso in GU a dicembre e destinato a entrare in vigore a giugno. Eccessivo appare il “peso” assegnato allo sconto nell’offerta più vanatggiosa, tanto da aprire le porte al ritorno dei “ribassi selvaggi”.
Sulla Gazzetta Ufficiale 288 del 10/12/2010, Supplemento Ordinario n. 270/L, è stato pubblicato il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al Decreto Legislativo 163/2006 e seguenti modifiche.
Il Regolamento, approvato con il DPR 207 del 5 ottobre 2010, come previsto dall’art. 5 comma 5 del predetto D. Lgs. 163/2006, si compone di 359 articoli e 15 allegati, ed entrerà in vigore 180 giorni dopo la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi il prossimo 8 giugno. Ma, come avremo modo di vedere, gli elementi di criticità (e le vere e proprie critiche da parte degli addetti ai lavori) non mancano.
Attenzione al 286
Ci limitiamo, in questa sede, a illuminare in particolare l’art. 286 in materia di criteri di aggiudicazione nelle gare prezzo/qualità per l’affidamento dei servizi di pulizia. L’articolo in questione si richiama espressamente al decreto D’Alema (Dpcm 117/99), ma non ne riprende la formula per il prezzo, che era una normale proporzione lineare, e introduce invece una formula che mette a confronto i ribassi percentuali, trasformando le gare prezzo/qualità di fatto in gare al solo prezzo. Va aggiunto, peraltro, che si tratta di una variazione recente, perché nello schema di regolamento di febbraio compariva ancora la formula vecchia. Insomma, si configura di fatto una pesante modifica al Dpcm D’Alema, che cambia significativamente il metodo di assegnazione delle commesse pubbliche in direzione, sembra, di una formula che privilegia la scontistica praticata dall’impresa rispetto al progetto nel suo complesso. Facilmente immaginabili le conseguenze in termini di trasparenza del mercato e di qualità del servizio erogato.
La sanità tra i settori più penalizzati
Ora, va detto che gli ospedali, e la sanità in generale, sono tra i settori più penalizzati da una politica del massimo ribasso, perché proprio qui i servizi di pulizia, sanificazione e disinfezione risultano più articolati e complessi. In sanità il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa era stato spesso usato come fattore di qualificazione del progetto di pulizia e del livello del servizio erogato. Ecco perché in sanità occorre stare doppiamente attenti. Per Gianfranco Finzi, presidente ANMDO (Associazione Nazionale Medici delle Direzioni Ospedaliere), le ricadute sul settore della sanità sono gravissime: “In una parola: devastanti -afferma il direttore sanitario del S. Orsola-. Ho l’impressione che chi ha fatto questo pensasse agli aeroporti, alle stazioni o a qualcos’altro. Ma gli ospedali non sono né aeroporti, né stazioni: ci sono i degenti che vi trascorrono del tempo in condizioni di vulnerabilità, e che devono sempre essere al centro della nostra attenzione. La sanità è sicuramente il settore in cui provvedimenti di questo genere avranno le ricadute più preoccupanti. E poi mi chiedo: a questo punto, chi determina la qualità del servizio? Come sarà possibile presentare un progetto? E come calcolare il costo delle prestazioni? Tutte domande a cui non è possibile fornire una risposta credibile senza che ci sia un progetto di qualità. Se gareggi al prezzo più basso, significa in sostanza che, a monte, hai già deciso le prestazioni che offri. E questo le pare possibile in una struttura sanitaria? Bisognerebbe rivedere nel complesso le indicazioni ministeriali, e il mio auspicio è che gare di questo genere per gli ospedali non vengano mai effettuate e che si prosegua sulla strada dell’offerta economicamente più vantaggiosa”. Opinioni condivise in toto anche da Franco Astorina, presidente FARE (Federazione delle Associazioni Regionali degli Economi e Provveditori della Sanità), che si dichiara molto preoccupato per le ricadute che il 286 può avere in termini di qualità del servizio in un settore cruciale come quello sanitario.
Il comma “incriminato”
Oggi il comma 6 si presenta così: “Ai fini della determinazione del coefficiente riferito all’elemento di cui al comma 1, lettera b (prezzo), la commissione giudicatrice adotta la seguente formula:
Ci — (Pb Pi)/ (Pb – Pm)
Dove:
Ci: coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Pb: prezzo base di gara
Pi: prezzo offerto al concorrente iesimo
Pm: prezzo minimo offerto dai concorrenti”.
Va detto, per completezza, che quella sopra riportata non è l’unica formula impiegabile, perché il comma 6 prevede l’utilizzabilità, in alternativa, della formula riferita all’elemento prezzo di cui all’allegato P, punto 11, lettera b, contenente il riferimento al valore-soglia. Anche questo aspetto, data la sua complessità, è da valutare attentamente. In ogni caso, la formula prevista.
Il pericolo? Il ritorno al massimo ribasso!
Fortissima, e alquanto dura, la reazione dell’ONBSI, Organismo Nazionale Bilaterale dei Servizi Integrati, che riunisce le principali sigle datoriali e organizzazioni sindacali. Si tratta delle associazioni e delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. di categoria, ovvero FISE-CONFINDUSTRIA, Unionservizi-CONFAPI, LEGACOOPSERVIZI, Federlavoro e Servizi-CONFCOOPERATIVE e PSL-AGCI unitamente a Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UIL-Trasporti-UIL.
Per ONBSI, in sintesi, siamo di fronte a un pericoloso passo indietro in direzione del massimo ribasso, e l’opinione acquista tanto più valore quanto più è bilaterale, cioè “bipartisan”, espressa congiuntamente sia dai datori sia dal sindacato.
Il parere di ONBSI
Riportiamo qui, integralmente, il parere ONBSI, in cui si sottolineano diversi aspetti di criticità, a partire dall’evidente irrilevanza, all’interno della formula prevista, del progetto nei confronti dello sconto applicato. Si lamenta, in particolare la sostanziale modifica (che assomiglia molto a uno stravolgimento) del dpcm 117/1999, che a suo tempo rappresentò un importante punto fermo verso la trasparenza e l’innalzamento della qualità dei progetti presentati e dei servizi offerti. Questo è quanto scrive ONBSI:
“L’articolo 286 del regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri in attuazione del Decreto Legislativo 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a opere, servizi e forniture” modifica in termini sostanziali il DPCM 117/1999 , introducendo un sistema di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa che comporta una quasi totale irrilevanza del progetto nei confronti dello sconto maggiore. Si rischia così di determinare un sistema di assegnazione che solo formalmente risulta dell’offerta più vantaggiosa risultando impossibile recuperare sul progetto differenti valori di sconto percentuale che assegnerebbero differenziali di punteggio elevatissimi.
Nel testo del regolamento viene richiamato il DPCM 117/99 in modo fuorviante ed analogamente si introduce una formulazione che sembra voler nascondere il confronto sugli sconti offerti introducendo il termine valore a base d’asta – valore offerta che è esattamente uguale allo sconto.
In questo modo si introduce un criterio che presenta due gravissimi aspetti .
Il primo aspetto riguarda le imprese che si troveranno a dover operare solo nella logica del ribasso risultando pressoché impossibile recuperare questo differenziale sul progetto. Non è infatti pensabile che un progetto, anche pessimo, possa ottenere un valore pari a 0, per ognuno degli elementi di valutazione mente il prezzo comporterebbe un differenziale tra poco più di 0 e 40/60 (determinato dal valore attribuito al prezzo). Ma un danno deriverebbe anche alle amministrazioni che dovrebbero assegnare un appalto al concorrente peggiore anche a fronte di minime variazioni del prezzo offerto. Nell’esempio che riportiamo potremmo benissimo modificare le percentuali di sconto di 10 volte ed otterremmo lo stesso risultato anche se i ribassi fossero dallo 0,1% allo 0,5%, e dunque i differenti valori delle offerte fossero di qualche migliaia di Euro anno su un milione di Euro.
Tale situazione è solo parzialmente recuperata, per le offerte più vicine al valore minimo, dall’introduzione del criterio previsto dall’allegato P del regolamento che oltretutto presenta una maggiore complessità e il rischio di offerte in cordata per falsare il risultato, con un probabile scarso ricorso allo stesso.
Il DPCM 117/1999 fu, a suo tempo, frutto di un impegno del Governo nei confronti delle imprese e delle organizzazioni sindacali del settore per superare una grave situazione di illegalità e di lavoro nero gestito da “ imprese”, spesso di origine criminale, che operavano con forti ribassi per garantirsi fette di mercato, recuperando poi con l’evasione fiscale e contributiva parziale o totale gli sconti presentati in offerta.
In questi anni il criterio di assegnazione all’offerta economicamente più vantaggiosa è stato un importante strumento per il settore e ne ha favorito lo sviluppo e la stabilizzazione permettendo di creare quasi 300.000 nuovi posti di lavoro regolari. Per questo come organismo bilaterale, espressione delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative del settore, siamo a chiedere una urgente modifica della normativa introdotta dall’art. 286 del regolamento ed il ripristino del criterio di assegnazione previsto dal DPCM 117/1999.
Nel dichiararci disponibili ad ogni ulteriore chiarimento alleghiamo una tabella che pone a confronto il metodo di assegnazione precedente ed i due criteri individuati nell’art. 286.”
Il primo aspetto riguarda le imprese che si troveranno a dover operare solo nella logica del ribasso risultando pressoché impossibile recuperare questo differenziale sul progetto. Non è infatti pensabile che un progetto, anche pessimo, possa ottenere un valore pari a 0, per ognuno degli elementi di valutazione mente il prezzo comporterebbe un differenziale tra poco più di 0 e 40/60 (determinato dal valore attribuito al prezzo). Ma un danno deriverebbe anche alle amministrazioni che dovrebbero assegnare un appalto al concorrente peggiore anche a fronte di minime variazioni del prezzo offerto. Nell’esempio che riportiamo potremmo benissimo modificare le percentuali di sconto di 10 volte ed otterremmo lo stesso risultato anche se i ribassi fossero dallo 0,1% allo 0,5%, e dunque i differenti valori delle offerte fossero di qualche migliaia di Euro anno su un milione di Euro.
Tale situazione è solo parzialmente recuperata, per le offerte più vicine al valore minimo, dall’introduzione del criterio previsto dall’allegato P del regolamento che oltretutto presenta una maggiore complessità e il rischio di offerte in cordata per falsare il risultato, con un probabile scarso ricorso allo stesso.
Il DPCM 117/1999 fu, a suo tempo, frutto di un impegno del Governo nei confronti delle imprese e delle organizzazioni sindacali del settore per superare una grave situazione di illegalità e di lavoro nero gestito da “ imprese”, spesso di origine criminale, che operavano con forti ribassi per garantirsi fette di mercato, recuperando poi con l’evasione fiscale e contributiva parziale o totale gli sconti presentati in offerta.
In questi anni il criterio di assegnazione all’offerta economicamente più vantaggiosa è stato un importante strumento per il settore e ne ha favorito lo sviluppo e la stabilizzazione permettendo di creare quasi 300.000 nuovi posti di lavoro regolari. Per questo come organismo bilaterale, espressione delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative del settore, siamo a chiedere una urgente modifica della normativa introdotta dall’art. 286 del regolamento ed il ripristino del criterio di assegnazione previsto dal DPCM 117/1999.
Nel dichiararci disponibili ad ogni ulteriore chiarimento alleghiamo una tabella che pone a confronto il metodo di assegnazione precedente ed i due criteri individuati nell’art. 286”.
La tabella ricordata, e qui pubblicata, mette in evidenza le contraddizioni e le criticità dei nuovi metodi, in cui i punteggi sono calcolati sulla base degli sconti e non dei prezzi: un sistema che ONBSI definisce “illogico”.
Le differenze: un sistema da rivedere?
Per “toccare con mano” le evidenti discrepanze fra i metodi di aggiudicazione previsti dai vari regolamenti (e soprattutto le differenze fra il Dpcm 117/99 e il Regolamento appena approvato), L’esempio si riferisce a un’ipotetica commessa con base d’asta 1.000.000 di euro, 5 offerte e un massimo di punti al prezzo di 40. Ecco cosa succederebbe seguendo i tre metodi presi in esame: dpcm 177, art. 286 Regolamento ottobre ’10, allegato P del medesimo Regolamento. ————————————————————————————- Caratteristica offerte:
Metodi di assegnazione:
1) METODO DPCM 117/99
2) METODO BASE comma 6 Art. 286 REGOLAMENTO CONTRATTI OTTOBRE 2010
PUNTI
3) METODO ALLEGATO P REGOLAMENTO CONTRATTI OTTOBRE 2010
– PERCENTUALE APPLICATA: 0,85 (utilizzando sconti)
A soglia = 1+2+3+4+5 = 15 = 3 5 5
CONFRONTO FRA I 3 METODI
Come si può vedere, l’applicazione dell’art. 286 appare fortemente penalizzante e illogica rispetto al metodo del DPCM 117/99, che correttamente faceva riferimento ai prezzi e non agli sconti. Il Dpcm, che viene citato sotto il titolo dell’art.286 del regolamento, facendo pensare ad una riproposizione dei suoi contenuti e così traendo in errore, rientra tra le disposizioni da abrogare all’entrata in vigore del regolamento, sulla base di quanto disposto dall’art. 256- 4° comma del codice dei contratti (D.Lgs. 163/06).
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