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FOCUS DISINFESTAZIONE regolamento biocidi, ecco cosa cambia per l’industria del pest control In collaborazione con Assocasa Un punto sul nuovo BPR (Regola- munque rimanevano in un’area grigia nella Stati membri), l’autorizzazione di prodotti mento europeo sui biocidi): 95 arti- BPD adesso è defnitivamente chiarito che copia e la licenza di commercio parallelo, coli che cambiano il mercato di que- sono parte dello “scopo” del nuovo Rego- procedura già sperimentata in altri conte- ste sostanze. Ecco i principali cam- lamento. Viene identifcata l’ECHA, l’Agen- sti normativi (farmaci, agrofarmaci). Al fne biamenti e tutte le date da ricordare zia chimica europea con sede ad Helsinki, di porre fne al fenomeno del free-riding, il come l’autorità europea di riferimento per BPR istituisce l’Article 95 list – l’elenco dei per le industrie del settore. i biocidi. Per la presentazione delle doman- fornitori alternativi – prevedendo l’obbli- de di autorizzazione e lo scambio di dati e go dal 1 settembre 2015 per i fornitori Il Regolamento 528/2012/UE, relativo alla informazioni tra richiedente, ECHA, Auto- di prodotti biocidi di poter immettere sul messa a disposizione sul mercato e all’uso rità competenti dello Stato membro, è ob- mercato comunitario prodotti biocidi solo dei biocidi (Biocidal Product Regulation – bligatorio l’uso di una piattaforma informa- se direttamente iscritti sulla lista o se con- 42 BPR) pubblicato il 27 giugno 2012, è entra- tica dedicata alla autorizzazione dei biocidi: tenenti p.a. acquistati da fornitori presenti to in vigore il 17 luglio 2012 ma le nuove il Registro dei prodotti biocidi – R4BP3. I sulla lista. In questo modo tutti i soggetti GENNAIO disposizioni, con tempistiche differenti, si dossier di autorizzazione dei prodotti bio- interessati contribuiscono da subito al co- 2015 sono applicate dal 1° settembre 2013, data cidi andranno invece predisposti median- sto per l’approvazione del p.a. durante il a partire dalla quale è stata defnitivamente te il software gratuito IUCLID 5 già noto periodo in cui l’attivo è messo a disposi- abrogata la normativa biocidi precedente. all’Industria per la registrazione REACH. Il zione sul mercato. Il nuovo provvedimento, in quanto Rego- nuovo regolamento identifca nuovi “cut off lamento comunitario, non richiede atti di criteria” per l’approvazione del p.a. basati Importanti precisazioni recepimento a livello di ogni singolo Stato sulle proprietà intrinseche. Per esempio le Nella transizione dal vecchio sistema di membro ma entra in vigore contempora- sostanze attive che sono CMR (canceroge- autorizzazione al nuovo, tuttavia si preci- neamente e secondo le stesse condizioni e ne, mutagene e reprotossiche) 1A o 1B (se- sa che: modalità in tutti i 28 paesi dell’UE, fatta ec- condo CLP) oppure PBT (Persistenti, Bio- 1. le combinazioni p.a./PT (Product Type) cezione per i sistemi di controllo/ispezione accumulabili e Tossiche), vPvB (molto Per- già approvate secondo BPD, cioè incluse e per le tariffe che invece saranno disposti sistenti, molto Bioaccumulabili) (secondo nell’allegato I, rimarranno in vigore anche da ogni singolo Stato membro, garantendo REACH) non possono, in principio, essere dopo l’entrata in vigore del BPR così come l’armonizzazione a livello europeo nel pro- approvati e qualora possano benefciare di i prodotti biocidi autorizzati a livello nazio- cesso di autorizzazione dei biocidi. deroghe all’approvazione, è disposto che nale e in linea già con la BPD (es.: rodenti- essi siano candidati alla sostituzione. Il BPR cidi, insetticidi, etc.). Il Biocidal Product Regulation prevede un nuovo concetto di “Compara- 2. il programma di revisione continuerà Il BPR, costituito da 95 articoli e 6 allega- tive assessment” estendendolo ai prodotti fino al 2024 ma sotto il coordinamento ti, pur mantenendo il sistema di autorizza- biocidi autorizzati al fne di valutarne la so- dell’ECHA. Dall’1 settembre 2013 la valu- zione armonizzato europeo per le sostanze stituzione quando disponibili prodotti che tazione dei p.a. sarà basata sui criteri del attive usate nei prodotti biocidi e l’obbligo presentano un minor rischio per la salute e BPR persino se la valutazione è stata già di autorizzazione dei prodotti biocidi prima l’ambiente. Il regolamento 528/2012 anche avviata sotto BPD. Invece le procedure di dell’immissione sul mercato, come già pre- promuove la riduzione di sperimentazioni autorizzazione dei biocidi, avviate dagli Sta- visto dalla BPD – Direttiva Biocidi 98/8), in- sugli animali, introducendo obblighi relati- ti membri prima dell’1 settembre 2013, ma troduce rilevanti novità. Innanzitutto è am- vi alla condivisione dei dati e incoraggiando non ancora concluse per quella data, pro- pliato il campo di applicazione. Il nuovo l’uso di metodi di sperimentazione alterna- seguiranno in accordo alla BPD. Regolamento, infatti, prevede disposizio- tivi, inoltre prevede nuove procedure qua- 3. per i biocidi contenenti combinazioni ni specifche per gli articoli trattati, i nano- li, ad esempio: l’Autorizzazione dell’Unione p.a./PT, ancora parte del programma di re- materiali, i principi attivi (p.a.) generati in (che consentirà di ottenere l’autorizzazione visione, gli Stati membri potranno conti- situ, prodotti che non erano coperti o co- di un biocida contemporaneamente nei 28 nuare ad applicare i sistemi di autorizza-