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Visite mediche, il Ministero del Lavoro chiarisce

A sottolinearlo, come detto, è la Commissione tecnica del Ministero del Lavoro, in risposta a un’istanza di interpello avanzata dall’unione sindacale di Base dei Vigili del Fuoco in merito alla corretta interpretazione dell’art. 41 dell’81/2008 (Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro), che prevede l’effettuazione delle visite periodiche per il rinnovo dell’idoneità all’impiego.

L’unione sindacale chiedeva di sapere se nell’effettuazione delle visite periodiche per il rinnovo dell’inidoneità psicofisica all’impiego la visita vada svolta in orario di lavoro o se il datore di lavoro abbia facoltà di inviare il lavoratore a visita anche quando esso sia fuori dal normale orario di servizio Inoltre, se il tempo impiegato dal lavoratore per effettuare detta visita, qualora si svolga al di fuori dell’orario di servizio, debba o meno essere retribuito come ore di lavoro straordinario.

La Commissione ministeriale ha rammentato che la sorveglianza sanitaria rientra fra gli obblighi del datore di lavoro di cui all’art. 18 del D. Lgs. n. 81/2008 con l’obiettivo della tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso la valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi. Come previsto dall’art. 20 lett. i) dell’81/08, il sottoporsi ai controlli sanitari rientra fra gli obblighi del lavoratore quale soggetto attivo del processo di sicurezza. Questo il contesto normativo.

Ciò premesso, la Commissione ha quindi fornito le seguenti indicazioni:
“Il contenuto tassativo e la ratio dell’art. 18, comma 1, lett. a), del decreto in parola volto alla tutela della integrità fisica e psichica del lavoratore, non lasciano spazi o deroghe circa la osservanza dell’obbligo prescritto dalla norma di salute e sicurezza”.
“Le visite mediche in esame non possono, in considerazione della particolarità del bene tutelato, per nessun motivo essere omesse o trascurate dal soggetto obbligato, di contro il lavoratore non può esimersi dal sottoporsi all’effettuazione della visita medica”. Se è pur vero, quindi, che l’art. 41 non indica espressamente che la visita medica debba essere eseguita durante l’attività lavorativa, è di tutta evidenza che l’effettuazione della visita medica è funzionale all’attività lavorativa e pertanto il datore di lavoro dovrà comunque giustificare le motivazioni produttive che determinano la collocazione temporale della stessa fuori dal normale orario di lavoro.

Non si può nel contempo ignorare quanto previsto dall’art. 15, comma 2, che espressamente prevede che le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non debbano in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
Dunque la Commissione ritiene che, in attuazione al disposto normativo, i controlli sanitari debbano essere strutturati tenendo ben presente gli orari di lavoro e la reperibilità dei lavoratori. Laddove, per giustificate esigenze lavorative, il controllo sanitario avvenga in orari diversi, il lavoratore dovrà comunque considerarsi in servizio a tutti gli effetti durante lo svolgimento di detto controllo anche in considerazione della tutela piena del lavoratore garantita dall’ordinamento.

Interpello 6 ottobre 2014

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