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Sanzioni più salate per le violazioni in tema di lavoro

Attenzione al lavoro irregolare o ai comportamenti datoriali ritenuti lesivi della tutela degli interessi o della dignità dei lavoratori. Casi purtroppo frequenti anche nel settore delle imprese di pulizia/multiservizi/servizi integrati. La L. n. 145/2018 (legge di bilancio per l’anno in corso), al comma 445 dell’art. 1, ha previsto la maggiorazione degli importi sanzionatori delle violazioni che, più di altre, incidono sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori.

In particolare, la lett. d) del predetto comma stabilisce l’aumento del:

  1. 20% degli importi previsti da: art. 3 del D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002), che disciplina la c.d. maxisanzione per lavoro nero; art. 18 del D.L. n. 276/2003, che punisce sostanzialmente le condotte interpositorie; art. 12 del D.Lgs. n. 136/2016, che punisce le violazioni degli obblighi amministrativi connessi alle procedure di distacco transnazionale; dai commi 3 e 4 dell’art. 18-bis, del D.Lgs. n. 66/2003, che puniscono la violazioni degli obblighi in materia di durata massima dell’orario di lavoro, riposo settimanale, ferie e riposo giornaliero.
  2. 10% degli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (sicurezza).

Ulteriori maggiorazioni del 20% potranno essere previste per gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Le anzidette maggiorazioni:

– sono raddoppiate laddove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti; proprio a tale proposito L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Inl) ha emanato la nota n. 1148 del 5 febbraio 2019, con la quale, ad integrazione della Circolare n. 2 del 14 gennaio 2019, fornisce ulteriori chiarimenti in merito.

– trovano applicazione in relazione a condotte che si realizzano a partire dal 2019, dovendosi in proposito tener presente che – come più volte evidenziato dalla giurisprudenza – la collocazione temporale di condotte a carattere permanente va individuata nel momento in cui cessa la condotta stessa (ad es. il mantenimento di un lavoratore “in nero” a cavallo tra il 2018 e il 2019 sarà soggetto ai nuovi importi sanzionatori);

Per semplificare gli adempimenti, L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (che ha fornito i primi chiarimenti con la citata circolare n. 2/2019) ha già avviato le procedure per l’istituzione di un apposito codice tributo, nelle more del cui rilascio le maggiorazioni dovranno comunque trovare applicazione utilizzando gli attuali codici tributo.

Link Legge Bilancio 2019

Inl circ. 2 2019

Nota Inl 1148/2019

 

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