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Fattura elettronica, il punto

Fra perplessità, dubbi e non poche criticità affrontate e ancora da affrontare, si attende con grande fibrillazione l’esordio della fatturazione elettronica anche negli scambi B2B e B2C, ossia business to business e business to consumer: risolta, a quanto sembra, la questione della privacy (le perplessità erano state avanzate dal Garante in un avviso all’Agenzia Entrate del 15 novembre 2018), ne restano molte altre aperte sul tavolo. Tra le principali, l’effettiva dotazione, a livello di sistema-paese, di infrastrutture e piattaforme adeguate, il regime di minimi e forfettari relativamente alla conservazione delle e-fatture, gli obblighi relativi ai documenti a data 2018 e la questione delle eventuali sanzioni ridotte.

Intanto ecco una breve mappa riassuntiva degli obbligati e degli esclusi dalla fatturazione elettronica. I primi sono: gli operatori Iva che dovranno emettere e ricevere le proprie fatture per cessioni di beni e prestazioni di servizi esclusivamente in modalità elettronica; gli operatori Iva B2B e B2C (che sono i clienti finali): in particolare si tratta di: operatori economici, cioè i fornitori di beni e servizi verso le PA, obbligati alla compilazione/trasmissione delle fatture elettroniche e alla conservazione a norma; le Pubbliche Amministrazioni, che devono effettuare una serie di operazioni collegate alla ricezione della fattura elettronica; gli intermediari, vale a dire soggetti terzi ai quali gli OE possono rivolgersi per la compilazione/trasmissione e conservazione della fattura elettronica. Invece alcune categorie risultano escluse dall’obbligo. Eccone alcune: gli operatori sanitari; i contribuenti che hanno aderito al regime forfetario e vecchi minimi (nuova soglia fino a 65 mila euro per il 2019); esercenti e artigiani che operano solo con consumatori ed emettono scontrini e ricevute fiscali (obbligo rinviato per questi ultimi).

A proposito degli esclusi: una questione molto dibattuta riguarda l’obbligo di conservazione per minimi e forfettari, che abbiamo appena visto esclusi dall’obbligo di fatturazione: a tale proposito va sottolineato che per i soggetti ammessi ai regimi agevolati, se all’attivo sono esonerati dall’obbligo di emettere le fatture in formato elettronico e possono continuare con le modalità tradizionali, dal lato passivo possono ritirare alternativamente la fattura in formato analogico oppure recuperare dall’area riservata dell’Agenzia la e-fattura. I contribuenti in regime dei minimi e i forfettari dovranno continuare a conservare, in maniera tradizionale, fatture di acquisto, bollette doganali e titoli di spesa ricevuti in formato cartaceo.

Per quanto concerne la fatturazione e i documenti datati 2018, si potrà continuare validamente a gestire in formato cartaceo eventuali fatture datate 2018 e ricevute nel 2019 con canali diversi dal Sistema di interscambio. Al contrario, eventuali note di variazione 2019 relative a fatture del 2018, emesse in formato cartaceo, andranno trasmesse dall’emittente e ricevute dal destinatario in elettronico attraverso il sistema di interscambio in formato strutturato Xml. A precisarlo è un chiarimento delle Entrate, che a tale proposito hanno attivato un apposito spazio sul sito dedicato, molto utile per sciogliere i dubbi relativi anche alle specifiche tecniche.

Novità in vista anche sul fronte delle sanzioni: il Senato, nei giorni scorsi, ha dato parere favorevole alla moratoria per i contribuenti Iva, almeno fino a tutto settembre 2019, in luogo del 30 giugno come era stato previsto in precedenza. Una novità contenuta nel ddl 119/18 approvato il 29 novembre scorso.

Ma cos’è, e come funziona la e-fattura? Ricordiamolo brevemente: la fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che permette di abbandonare per sempre il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa spedizione e conservazione.

Il nuovo formato in cui le fatture elettroniche devono essere prodotte, trasmesse, archiviate e conservate è un formato digitale chiamato XML, un linguaggio informatico che consente di definire e controllare il significato degli elementi contenuti in un documento, verificando così le informazioni ai fini dei controlli previsti per legge.

Già obbligatoria nei rapporti con la pubblica amministrazione (era stata introdotta dalla Finanziaria 2008), la e-fattura entrerà a regime anche nel B2B e B2C, ossia anche tra privati, a decorrere dal prossimo 1 gennaio 2019: a tale proposito non si parla più di rinvio, come era stato paventato nei giorni scorsi. In caso di B2B, ossia da un’impresa a un’altra, ci possono essere tre differenti tipologie di fatture: analoghe alle Fatture emesse verso la PA (firmate, in formato strutturato e conservate a norma); inviate via EDI; quelle semplicemente “non cartacee”: una distinzione che discende direttamente dalla definizione nel nostro quadro legislativo di Fatturazione Elettronica, che prevede: un file firmato digitalmente, oppure un tracciato record inviato via EDI oppure qualsiasi altro tipo di fattura digitale che il destinatario, in base ai processi di business che ha sviluppato, riconosce, paga e porta in conservazione.

Intanto, come dicevamo, continuano a fioccare le perplessità e le polemiche sull’effettiva opportunità di introdurre l’estensione già a partire da gennaio: fra le ultime in ordine di tempo quella dell’Adc, associazione dei dottori commercialisti, che lamentano l’insufficienza delle infrastrutture e piattaforme informatiche a livello nazionale. Il sistema Paese, insomma, non sarebbe pronto a un cambio così repentino, esteso e radicale. Ai primi di dicembre, comunque, sono stati fatti lavori di potenziamento del sistema di interscambio Sdi. Qualcosa insomma pare muoversi. Staremo a vedere.

Link con normativa, prassi e regole tecniche

 

 

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