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Addio Durc, basterà un click

Il Dl 34/2014
Il Decreto legge 34/2014, in vigore dal 21 marzo scorso (pubblicato in Gu n. 66 del 21/3/2014), e in attesa di conversione entro il 20 maggio, contiene un’importante novità in materia di Durc, Documento unico di regolarità contributiva, che viene sostituito da una più semplice interrogazione telematica, in tempo reale, fatta dalle committenze presso le banche dati di Inps e Inail. L’interrogazione di regolarità, fatta da “chiunque vi abbia interesse”, vale 120 giorni e sostituisce a tutti gli effetti il vecchio Durc cartaceo, ovunque previsto.

Per vederci più chiaro leggiamo l’art. 4 del provvedimento, Semplificazioni in materia di documento di regolarità contributiva (in neretto la parte centrale del provvedimento):

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse verifica con modalita’ esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarita’ contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, nei confronti delle Casse edili. L’esito dell’interrogazione ha validita’ di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarita’ Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione
individuate dal decreto di cui al comma 2.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti INPS e INAIL, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti di regolarita’, i contenuti e le modalita’ della verifica nonche’ le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma e’ ispirato ai seguenti criteri:
a) la verifica della regolarita’ in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica e’ effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell’impresa;
b) la verifica avviene tramite un’unica interrogazione negli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare;
c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarita’ di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarita’, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. L’interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, assolve all’obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dall’articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, sono inoltre abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del presente articolo.
4. Il decreto di cui al comma 2 puo’ essere aggiornato annualmente sulla base delle modifiche normative o della evoluzione dei sistemi
telematici di verifica della regolarita’ contributiva.
5. All’articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «in quanto compatibile» sono soppresse.
6. All’attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Riassumiamo i punti salienti:

1) la verifica della regolarità contributiva delle imprese avviene per via telematica avviene mediante un’unica interrogazione negli archivi dell’Inps, dell’Inail che operano in integrazione e riconoscimento reciproco (basterà indicare il codice fiscale del soggetto da verificare);
2) tale verifica riguarda i pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui viene effettuata la verifica effettuata

Continua dunque, con questo importante passo in avanti, il cammino verso semplificazione, dematerializzazione e decertificazione ormai partito da qualche anno, fra decise accelerazioni e frenate. Nel provvedimento spicca la dicitura “chiunque vi abbia interesse”, che sembra non lasciare molti dubbi sul fatto che il legislatore coinvolga nel provvedimento non solo le amministrazioni pubbliche, ma anche le committenze private (aspettiamo però, per saperne di più, l’emanazione di un Decreto ministeriale che definirà meglio le ipotesi di esclusione). Tale inclusione viene confermata ulteriormente dalla dicitura “ovunque previsto”


Un importante snellimento burocratico

Per avere un’idea della portata del provvedimento, basta ricordare che nel 2013 i Durc complessivamente presentati sono stati 5 milioni: un numero elevatissimo, decisamente insostenibile sia per le imprese, già gravate da numerosi oneri burocratici, sia per le stesse committenze. Ma per saperne di più, come già accennato, bisognerà aspettare l’emanazione, entro 60 giorni, di un apposito Decreto ministeriale che definirà i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica, nonché le ipotesi di esclusione.

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