Homeimprese & dealersSRL minori: beffato chi si è messo in regola

SRL minori: beffato chi si è messo in regola

Toppa peggio del buco?

Lo prevede il dl Rilancio (34/2020 del 19 maggio scorso), convertito in legge il 17 luglio con la L. 77, che modifica l’art 379 ultimo comma del cosiddetto Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (dlgs 14/2019). Un differimento che, se da un lato offre almeno in apparenza un po’ di respiro a molte imprese che si trovano ad affrontare l’emergenza Covid, dall’altro rischia di creare più problemi che soluzioni. Cerchiamo di capire perché ripercorrendo a grandi linee la vicenda.

Un po’ di storia della vicenda

Ricordiamo innanzitutto che il Codice crisi, a sua volta intervenendo sull’art. 2477 Cc, ha reso obbligatoria la nomina di un revisore legale o di un organo di controllo nel caso in cui la Srl (o coop in tale forma) abbia superato, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti: totale dell’attivo dello stato patrimoniale: quattro milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: quattro milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità. L’adempimento scatta nei 30 giorni successivi alla data di approvazione del bilancio dal quale risulta il superamento del limite per il secondo esercizio consecutivo. Altrimenti provvede il Tribunale.

Dalla regola alle “eccezioni”

Fin qui la norma base. La stessa norma, tuttavia, permetteva alle Srl già costituite al 16 marzo 2019, di usufruire del maggior termine di 9 mesi per la nomina, cioè dal 16 marzo 2019 si arrivava al 16 dicembre dello scorso anno, con evidenza che i due esercizi antecedenti da osservare ai fini della verifica del superamento dei parametri erano il 2017 e il ’18.

Dal Milleproroghe in avanti…

In questo scenario si innestano le proroghe suddette, che iniziano già prima della crisi Covid: già con il decreto milleproroghe, infatti (DL 162/2019), entrato in vigore a fine febbraio, è arrivato il differimento dei termini sino alla data di approvazione del bilancio 2019, sebbene molte società avessero già provveduto.

Slittano gli esercizi da considerare

Con la conseguenza che i due esercizi da prendere in esame per la verifica del superamento dei limiti sarebbero dovuti essere il 2018 e il 2019 (in luogo del 2017 e 2018) e il primo bilancio da assoggettare a revisione quello 2020. L’ulteriore modifica è arrivata, e giungiamo a noi, nel decreto Rilancio, on cui viene aggiunto l’art. 51-bis che nella logica di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse al Covid-19, modifica nuovamente l’art. 379, comma 3, del Codice della crisi sostituendo il testo attuale con le seguenti parole “bilanci relativi all’esercizio 2021”.

I vari differimenti

Ora, visto che tutto ciò arriva a ridosso della scadenza del termine per la nomina del revisore con le assemblee differite fino al 29 giugno o al più tardi, in seconda convocazione, alla fine di luglio, sono almeno due le conseguenze ira generate: innanzitutto che il primo bilancio da sottoporre a revisione (che in origine sarebbe dovuto essere quello del ’19…) sarà quello dell’esercizio 2022; poi che il superamento di almeno uno dei limiti dimensionali andrà effettuato con riferimento ai bilanci relativi agli anni 2020 e 2021, e non ’17 e ’18).

Si rischia il caos

Ben comprensibili dunque i malumori soprattutto tra i piccoli imprenditori che hanno già provveduto al conferimento dell’incarico di revisione con il relativo costo messo a bilancio. Senza contare che risulta ora complicatissimo, anche legalmente, provvedere a una revoca dell’incarico, visto che la legge è formulata in modo tale da escludere una causa di sopravvenuta insussistenza degli obblighi di nomina, ma soltanto prevedere una riapertura e differimento dei termini. Insomma, la toppa sembra ancora una volta peggiore del buco.

Link dl 34/2020

Link legge conversione 77/2020

Link Codice crisi

 

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