Homeimprese & dealersConsip FM4, megamulta Antitrust: 235 milioni ai big delle “facilities”

Consip FM4, megamulta Antitrust: 235 milioni ai big delle “facilities”

Scure dell’AGCM sulla megaconvenzione Consip FM4: i top player del mercato hanno fatto cartello.  Le sanzioni irrogate superano in tutto i 234 milioni di euro: megamulta per Rekeep (già Manutencoop Facility Management), con oltre 91 milioni. Quasi 40 per CNS, che beneficia della riduzione del 50% per la cooperazione e l’ apporto rilevante ai fini dell’accertamento dell’intesa. La fotografia del mercato FM italiano degli ultimi anni.

 

Nel pomeriggio del 9 maggio l’AGCM – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso il procedimento istruttorio I/808, accertando l’esistenza di un’intesa illecita posta in essere dai maggiori player attivi nel settore del facility management volta ad alterare gli esiti di aggiudicazione della gara FM4, indetta da Consip S.p.a. nel 2014 (del valore a base d’asta di circa 2 miliardi e 700 mila euro).

L’Autorità ha deliberato, in particolare:

    1. che le società C.N.S. Consorzio Stabile Energie Locali S.c. a r.l., Engie Servizi S.p.a. (già Cofely Italia S.p.a.) in solido con la controllante Engie Energy Services International SA, Exitone S.p.a. in solido con la società Gestione Integrata S.r.l. e con le controllanti STI S.p.a. e Finanziaria Bigotti S.p.a., Kuadra S.r.l. in liquidazione in solido con la controllante Esperia S.p.a., Manital Società Consortile per i Servizi Integrati per Azioni Consorzio Stabile – Manital S.c.p.a. in solido con la controllante Manitalidea S.p.a., Rekeep S.p.a. (già Manutencoop Facility Management S.p.a.) e Romeo Gestioni S.p.a. in solido con la controllante Romeo Partecipazioni S.p.a., hanno posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza contraria all’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e consistente in un’intesa unica, complessa e articolata avente ad oggetto la ripartizione dei lotti posti a gara in relazione alla procedura ad evidenza pubblica per la fornitura su tutto il territorio nazionale dei servizi di facility management (quarta edizione, gara FM4);
    2. che, in base alle evidenze disponibili, sono venuti meno i motivi di intervento nei confronti delle società Dussmann Service S.r.l., in solido con la controllante Dussmann Service Holding GMBH, e Siram S.p.a., in solido con la controllante Veolia Energie International SA, in relazione all’intesa avente ad oggetto il condizionamento della gara FM4;
    3. che le società C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, Consorzio Stabile Energie Locali S.c. a r.l., Engie Servizi S.p.a. (già Cofely Italia S.p.a.) in solido con la controllante Engie Energy Services International SA, Exitone S.p.a. in solido con la società Gestione Integrata S.r.l. e con le controllanti STI S.p.a. e Finanziaria Bigotti S.p.a., Kuadra S.r.l. in liquidazione in solido con la controllante Esperia S.p.a., Manital Società Consortile per i Servizi Integrati per Azioni Consorzio Stabile – Manital S.c.p.a. in solido con la controllante Manitalidea S.p.a., Rekeep S.p.a. (già Manutencoop Facility Management S.p.a.) e Romeo Gestioni S.p.a. in solido con la controllante Romeo Partecipazioni S.p.a., si astengano in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell’infrazione accertata di cui al punto a);
    4. che, in ragione di quanto indicato in motivazione, è riconosciuto alla società C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa il beneficio della riduzione della sanzione nella misura del 50%, di cui al paragrafo 2 della Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell’articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
    5. che, in ragione della gravità dell’infrazione di cui al punto a), alle società riportate nella tabella che segue siano irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie rispettivamente e complessivamente pari a quanto ivi indicato:

Una “scure” che colpisce tanti big del settore, che adesso, sempre stando a quanto disposto dall’Autorità, avranno 90 giorni per pagare o 30 giorni per ricorrere al Tar Lazio. Ma al di là del caso in oggetto, risulta estremamente interessante la lettura della sentenza: duecentoundici pagine per ricostruire gli avvenimenti con dovizia di dettagli e di particolari estremamente precisi: fra incontri, accordi, “partecipazioni a scacchiera”, “offerte fittizie”, subappalti compensativi, Ati non ufficiali, scambi di mail, “bigliettini rosa” e altre evidenze collusive, ne emerge uno spaccato impietoso del mercato del Facilty Management in Italia negli ultimi 15 anni.

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