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Per il “Preposto” nuovi compiti e nuove responsabilità

Decisa stretta sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: novità molto interessanti per le imprese di pulizia, servizi integrati, multiservizi,  arrivano dal testo del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (il cd. decreto fiscale, in GU 21 ottobre 2021, 252), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, da leggere ora in combinazione con la circolare esplicativa del 16 febbraio scorso emanata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). Sono infatti previste per il preposto nuove mansioni, obblighi e responsabilità penali più definite e gravose a cui deve rispondere un preciso iter formativo e un percorso di addestramento ad hoc.

Il nuovo art. 19 del dlgs 81/08 prevede l’inserimento   dell’obbligo del preposto, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi, di intervenire attivamente fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. Qualora ciò non avvenisse, il preposto è legittimato ad interrompere immediatamente l’attività lavorativa informando i superiori. Analogo discorso vale per eventuali rilevazioni di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro, così come altra situazione di pericolo. Cambiano, in aggravio, i profili di responsabilità: se fino ad oggi erano limitati a una generica “mancata vigilanza”, ora la norma fa esplicito riferimento anche alla fattispecie di lesioni colpose e addirittura omicidio colposo: una previsione più netta e positiva che non lascia più molto spazio di interpretazione.

A seguito di tali modifiche, precisa l’INL nella nota citata, è richiesta per i preposti, “un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”. Vale a dire all’Accordo in materia di formazione in SSL che maturerà in sede di Conferenza Stato-Regioni, previsto entro il 30 giugno prossimo.

Ma cosa accade in assenza di nuovo accordo? Di fatto i preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011, ad oggi non interessato da modifiche. Proprio in riferimento alla figura del preposto, tenuto conto di quanto già previsto dal comma 7-ter dell’art. 37 del dlgs 81/08, INL chiarisce che la formazione del preposto è da garantire attraverso modalità interamente in presenza e con periodicità almeno biennale. Per garantire i requisiti della formazione dei preposti, aggiunge INL, occorrerà riferirsi alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole come già accadde nel 2011. Si tratta di contenuti obbligatori della attività di addestramento che trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento nell’ apposito registro informatizzato che riguarderà le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento.

Link DL 146 e conversione

Link circ. INL 1/2022

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