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La pulizia degli Hub vaccinali è esente Iva

Le operazioni di pulizia svolte presso i centri dedicati ai vaccini, fissi o mobili, sono strettamente riconducibili alla campagna vaccinale, necessaria per garantire la salute. 

Molto chiara la risposta n. 502 del 12 ottobre sorso, fornita dall’Agenzia delle Entrate a un’impresa di pulizie/ multiservizi/ servizi integrati, che avanzava un’istanza di interpello riferita all’esecuzione della pulizia in ambito sanitario. In particolare la società istante è risultata vincitrice di una gara d’appalto per la fornitura di servizi di pulizia e sanificazione presso una ASL. Detti servizi sono effettuati prevalentemente presso gli Ospedali e comprendono gli ordinari servizi di pulizia e sanificazione dei pavimenti, del mobilio, dei letti, dei reparti di degenza e delle sale operatorie.

Ora, in considerazione dell’emergenza sanitaria conseguente alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, la suddetta ASL ha richiesto alla società istante di estendere il servizio di pulizia e di sanificazione anche agli istituendi e istituiti Hub Vaccinali, la cui struttura può essere mobile oppure fissa, situata presso i reparti ospedalieri oppure presso strutture distaccate e isolate, specificamente destinate alla somministrazione di vaccini.

Ciò posto, con riferimento ai servizi di pulizia e di sanificazione degli Hub Vaccinali gestiti dalla ASL citata, l’Istante chiede chiarimenti circa l’applicabilità o meno del regime di esenzione IVA previsto per le cessioni di vaccini contro il Covid- 19 e per le prestazioni di servizi strettamente connessi a tali vaccini, come previsto dall’articolo 1, comma 453, della legge del 30 dicembre 2020, n. 178. L’impresa coglie nel segno.

Infatti secondo l’Agenzia, “con riferimento al caso oggetto dell’istanza di interpello in esame, le prestazioni di servizi di pulizia e di sanificazione effettuate dalla società istante presso gli Hub vaccinali, in linea con le considerazioni svolte a proposito delle prestazioni di allestimento e gestione degli Hub, sono riconducibili nell’ambito delle prestazioni di servizi “strettamente connesse” ai vaccini, nell’accezione di cui all’art. 1, comma 453, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, declinata, altresì, dai citati documenti di prassi, in quanto anche tali servizi sono da considerarsi funzionali al raggiungimento dell’obiettivo di consentire la massima diffusione della campagna vaccinale a costi sostenibili.

In proposito, occorre evidenziare come, proprio in considerazione della funzione svolta, tali servizi contribuiscano significativamente alla gestione di un’efficace campagna vaccinale, da parte dello Stato, essendo indispensabili per garantire l’igiene e la sicurezza degli ambienti ove vengono somministrati i vaccini. Si ritiene, pertanto, che i servizi in argomento siano soggetti al regime di esenzione da IVA in parola (rectius aliquota zero)”. Tale regime è temporaneo e si applica fino al 31 dicembre 2022.

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