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Ecco i criteri per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica

(tratto da “GSA” n.2, febbraio 2010)

Una Decisione europea dello scorso luglio, relativa al servizio di ricettività turistica, li ha fissati punto per punto, con grande attenzione anche a detergenti, disinfettanti e gestione dei rifiuti.


Dall’Europa arrivano importanti novità per il settore alberghiero. Lo scorso luglio, infatti, la Commissione Europea ha pubblicato la sua Decisione in merito ai criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica.

Il documento, steso il 9 luglio, è apparso sulle pagine della GU dell’Unione europea il 30 dello stesso mese, e rappresenta un passo importante verso l’innalzamento qualitativo e la sempre maggiore ecocompatibilità dell’offerta alberghiera dei Paesi UE.

Dal 1992, grande attenzione all’ambiente

L’iniziativa si inserisce in un percorso iniziato nell’ormai lontano 1992, agli albori dell’Europa unita, per incoraggiare la produzione e il consumo di prodotti e servizi ecologici nell’Unione europea. Allo stato attuale sono circa 20.000 i prodotti e servizi contrassegnati con il simbolo del fiore. Diverse le categorie comprese: dai detergenti agli elettrodomestici, dai prodotti in carta al tessile, dai casalinghi alle attrezzature e prodotti per il giardinaggio, dai lubrificanti ai servizi ricettivi, che sono tra gli ultimi di una lunga serie. Per l’attribuzione del marchio, in linea generale, si considerano le principali ripercussioni ambientali e le proprietà ecologiche del prodotto/servizio lungo l’intero ciclo di vita. La gestione del marchio spetta alle autorità dei singoli Stati membri dell’UE, dell’Islanda, della Norvegia e del Liechtenstein. Tutti i prodotti contrassegnati da questo marchio sono controllati da organismi indipendenti secondo rigorosi criteri ecologici e di rendimento.

Gli obiettivi

Il settore della ricettività turistica non fa eccezione: nel caso del settore alberghiero, tuttavia, la Decisione prevede che si operi la distinzione fra criteri ecologici obbligatori e facoltativi. I criteri mirano, testualmente, “a limitare i principali impatti ambientali connessi con le tre fasi del ciclo di vita del servizio di ricettività turistica: acquisto, erogazione del servizio, produzione di rifiuti. In particolare, il loro obiettivo è di:

— limitare il consumo energetico,

— limitare il consumo idrico,

— limitare la produzione di rifiuti,

— favorire l’utilizzo di fonti rinnovabili e di sostanze che risultino meno pericolose per l’ambiente,

—   promuovere la comunicazione e l’educazione ambientale”.

I requisiti generali

Vi sono dei requisiti generali a cui tutte le aziende che desiderino ottenere il marchio devono attenersi. Si parte, naturalmente, dalla necessità che la struttura fisica sia costruita in tutta legalità e nel rispetto di tutte le normative e le regole applicabili nella zona in cui è costruita, in particolare per quanto riguarda i vincoli paesaggistici e in materia di conservazione della biodiversità; la struttura, poi, dovrà rispettare tutte le normative e le regole comunitarie, nazionali e locali in materia di risparmio energetico, fonti idriche, trattamento e smaltimento delle acque, raccolta e smaltimento dei rifiuti, manutenzione e riparazione delle apparecchiature e le disposizioni in materia di sicurezza e salute; infine  l’impresa deve essere operativa e registrata conformemente alla legislazione nazionale e/o locale, e il personale assunto e coperto da assicurazioni nel pieno rispetto delle leggi.

E’ obbligatorio…

La Decisione della Commissione stabilisce poi dei passaggi obbligatori: si tratta dei criteri in materia di energia (fonti rinnovabili, carbone e oli combustibili primari, rendimento e generazione di calore, impianto di condizionamento, efficienza energetica degli edifici, isolamento delle finestre, spegnimento degli impianti di climatizzazione e delle luci, efficienza energetica delle lampadine, riscaldamento per esterni), acqua (flusso da rubinetti e docce, cestini per rifiuti nelle toilette, risciacquo orinatoi, cambio asciugamani e lenzuola, corretto smaltimento acque di scarico), detersivi/disinfettanti e rifiuti.

Disinfettanti solo dove necessario

Queste ultime due voci sono particolarmente interessanti perché introducono principi-cardine a cui attenersi per garantire la massima ecocompatibilità. I disinfettanti, in particolare, dovranno essere impiegati solo dove necessario, in conformità con le disposizioni di legge in materia di igiene. Per la verifica e valutazione, il richiedente dovrà presentare un’apposita dichiarazione di conformità al criterio richiesto, comprensiva della dichiarazione di dove e quando siano stati impiegati i disinfettanti.

E gestire bene il ciclo dei rifiuti

Più articolate le disposizioni in materia di rifiuti: si parte da una responsabilizzazione degli ospiti; essi devono essere informati delle modalità e dei punti in cui possono effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti in base ai migliori sistemi locali o nazionali nelle zone in cui si trova la struttura ricettiva. Nelle stanze o a una distanza

ragionevole da queste devono essere forniti contenitori adeguati per consentire agli ospiti di separare i rifiuti. Per quanto riguarda i rifiuti prodotti dalla struttura stessa, questi ultimi dovranno essere separati in categorie che possano essere gestite separatamente dagli impianti locali o nazionali di gestione dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda i rifiuti pericolosi, che devono essere separati, raccolti e smaltiti ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione ( 1 ) e occorre provvedere ad uno smaltimento adeguato. L’elenco comprende i toner e le cartucce d’inchiostro delle stampanti, i dispositivi di refrigerazione, le apparecchiature elettriche, le batterie, le lampadine a basso consumo, i prodotti farmaceutici, gli oli e i grassi, ecc. nonché le apparecchiature elettriche di cui alla direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Nel caso in cui l’amministrazione locale non offra un sistema di raccolta e/o smaltimento differenziato dei rifiuti, la struttura ricettiva deve inviare una lettera per esprimere la volontà di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti e la preoccupazione per la mancanza di un sistema di raccolta e/o smaltimento differenziato. Se l’autorità locale non prevede lo smaltimento dei rifiuti pericolosi, ogni anno il richiedente deve presentare una dichiarazione dell’autorità locale che attesti l’assenza di un sistema di smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Attenzione agli “usa e getta”!

Altre disposizioni, sempre relative ai rifiuti, riguardano i cosiddetti prodotti usa e getta: se non previsto dalla legge, non devono essere utilizzati prodotti per l’igiene del corpo quali shampoo e saponi in confezioni non ricaricabili e altri prodotti non riutilizzabili come cuffie per la doccia, spazzole, lime per unghie e altro. Qualora la legislazione imponga l’uso di tali prodotti usa e getta il richiedente deve offrire agli ospiti entrambe le soluzioni, invitandoli a utilizzare i prodotti non usa e getta attraverso attività di comunicazione adeguate. I contenitori di bevande, i piatti e le posate usa e getta possono essere utilizzati solo se sono fabbricati con materie prime rinnovabili e se sono biodegradabili e compostabili secondo la norma EN 13432. Se non richiesto dalla legge, non devono inoltre essere utilizzati prodotti monodose per la prima colazione o altri servizi di ristorazione, ad esclusione delle materie grasse del latte da spalmare, dei prodotti spalmabili di cioccolata o il burro di noccioline e le marmellate e conserve dietetiche o per diabetici.

I criteri facoltativi: importante utilizzare prodotti a marchio ecologico

Per ciò che concerne i criteri facoltativi, a ogni voce considerata viene attribuito un punteggio massimo, da stabilire caso per caso in relazione all’efficienza ecologica delle procedure adottate e dei prodotti impiegati. Ad esempio, restando sui detergenti, un massimo di tre punti è attribuito all’impiego di detersivi nel caso in cui almeno l’80 % in peso dei detersivi per il lavaggio a mano delle stoviglie e/o dei detersivi per le lavastoviglie e/o dei detersivi per bucato e/o dei prodotti generici per la pulizia e/o i detergenti sanitari e/o i saponi e gli shampoo utilizzati dalla struttura ricettiva siano muniti del marchio comunitario di qualità ecologica o di altri marchi ecologici ISO tipo I nazionali o regionali. Un punto va alla pulizia meccanica o mediante attrezzature a basso impatto, nel caso in cui la struttura ricettiva disponga di di precise procedure per effettuare la pulizia senza utilizzo di sostanze chimiche, ad esempio mediante prodotti in microfibra o altri materiali per pulizia non chimici o mediante attività aventi un effetto analogo.

Infestanti & C.

Un altro capitolo (con attribuzione di un massimo di 2 punti) è dedicato al controllo degli infestanti, e all’impiego di insetticidi e repellenti.

Innanzitutto la progettazione architettonica della struttura e le pratiche igieniche (ad esempio la costruzione su pali per impedire che i topi entrino nei locali, l’utilizzo di zanzariere e zampironi) devono garantire che l’impiego di insetticidi e repellenti nella

struttura ricettiva sia ridotto al minimo.

Se poi vengono utilizzati insetticidi e repellenti, devono essere impiegate solo sostanze consentite per l’agricoltura biologica (regolamento CE n. 834/2007) o sostanze munite del marchio comunitario di qualità ecologica o di altri marchi ecologici ISO tipo I nazionali o regionali.

I rifiuti: i criteri facoltativi

Venendo ai rifiuti, al compostaggio è attribuito un massimo di 2 punti. Nella struttura ricettiva i rifiuti organici devono essere separati e il compostaggio di tali rifiuti deve avvenire secondo le linee guida fornite dalle autorità locali (ad esempio dall’amministrazione locale, dall’azienda o da un’impresa privata). Altre voci sono quelle relative ai  contenitori per bevande “usa e getta” (nelle aree di proprietà o sotto la gestione diretta della struttura ricettiva non possono essere venduti contenitori per bevande usa e getta, 2 punti), e allo smaltimento di grassi/oli: 2 punti per chi installa separatori di grassi e raccoglie e smaltisce adeguatamente i grassi/oli utilizzati per cucinare e per friggere. Un altro punto va alle aziende che offrono agli ospiti la possibilità di smaltire correttamente i grassi/gli oli che usano, ad esempio, negli appartamenti.  Non sono trascurati nemmeno i tessuti, i mobili e gli altri prodotti usati (2 punti); questi ultimi devono essere dati a enti di beneficenza secondo la politica della struttura ricettiva (2 punti) o venduti (1 punto) ad altre associazioni che li raccolgano e li ridistribuiscano.

Simone Finotti

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