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Sicurezza sul lavoro, nuovi obblighi da giugno 2016

Come si sa, il decreto 81/2008 (testo unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro) è oggetto di frequenti revisioni, integrazioni e modifiche che i datori sono tenuti a conoscere al fine di assicurare un ambiente di lavoro sicuro ed evitare i rischi e le conseguenze che ne derivano.

L’ultima versione del testo, che data giugno 2016, recepisce fra l’altro una serie di importanti modifiche in materia di sostanze pericolose, introdotte agli articoli 20, 28, 36, 37, 50, 222, 223, 227, 228, 229, 234 comma 1, 235, 236 comma 4, e agli allegati XV, XXIV, XXV sezione 3.2, XXVI sezioni 1 e 5 e XLII dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 (GU n.61 del 14/03/2016, in vigore dal 29/03/2016).

Ci riferiamo, in particolare, a quanto disposto dal Dlgs 39/2016, attuativo della Direttiva UE 27/2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 marzo scorso e in vigore dal 29 marzo (Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele): il decreto modifica non poco ampie parti del Titolo IX dell’81/08 (Sostanze pericolose).

Da aggiornare il Documento di valutazione dei rischi
Le modifiche riguardano in primo luogo le definizioni degli agenti chimici pericolosi (art. 222 TU), che ora fanno riferimento al Regolamento CE 1272/08. Vengono fra l’altro richiamati anche quegli agenti chimici che, se da un lato non sono classificabili come pericolosi, dall’altro comportano un rischio per la sicurezza dei lavoratori dovuto alle proprietà chimiche, fisiche e tossicologiche. A tale proposito occorre dunque rivedere il DUV, documento di Valutazione del Rischio, alla luce di queste nuove definizioni e classificazioni (per il dettaglio rimandiamo alla lettura dei documenti, che linkiamo sotto).

Come cambia la formazione
Un altro aspetto importante è quello della formazione: il novellato art. 227, dispone che:

Fermo restando quanto previsto agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:

  •  dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;
  • informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l’identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;
  •  formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;
  •  accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore.

Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:

  •  fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all’articolo. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall’addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio;
  •  aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.

Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal Titolo V, il datore di lavoro provvede affinché la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.

Per ciò che concerne l’art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti), fra le modifiche spiccano quelle relative alle conoscenze linguistiche dei lavoratori, che dovranno comunque essere informati e formati su alcuni concetti fondamentali.

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

  • concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
  • rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

Inoltre (comma 7), i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

  • principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  • definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  • valutazione dei rischi;
  • individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Testo unico 81/08 edizione giugno 2008

Link decreto 39/16

 

 

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