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Sicurezza, nuovi e più gravosi obblighi per i datori

Formazione sicurezza per i datori, le “canoniche” 16 ore potrebbero non bastare più: è stato sottoscritto  il 17 aprile 2025 in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome l’accordo  per l’attuazione dell’obbligo formativo dei datori di lavoro sui temi della salute e sicurezza dei lavoratori introdotto dal decreto-legge n. 146/2021 all’articolo 37 Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (dlgs 81/08).

I soggetti interessati

In realtà l’accordo è di respiro più ampio: come si legge in all. A, è finalizzato ad individuare la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi per una serie di soggetti tipizzati dal predetto TU Sicurezza: datori, ma anche dirigenti, preposti e lavoratori, responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione, datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione, coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione. Fondamentale l’introduzione dell’obbligo di verifica dell’apprendimento per tutte le categorie di soggetti formati: l’Accordo infatti prevede in modo molto preciso, per ciascuna figura interessata, colloqui, test e simulazioni anche integrati e combinati fra di loro. Non mancano poi le prove pratiche. 

Nuovi obblighi per i datori, verso una prospettiva “sostanziale”

Ma veniamo alle previsioni specifiche per i datori, che rappresentano un vero e proprio “giro di vite” su un tema molto sentito anche a livello di opinione pubblica. La formazione minima avrà, come prima, una durata di 16 ore, finalizzate a una visione sostanziale più che formale delle concrete situazioni lavorative. Inoltre è previsto un modulo aggiuntivo, di altre 6 ore, per lo svolgimento dei compiti specifici del datore di lavoro dell’impresa affidataria nei cantieri temporanei e mobili (art. 97 dlgs 81). Per quanto concerne i datori di lavoro che svolgono direttamente il ruolo di Rspp (art. 34), primo soccorso, prevenzione incendi, il modulo aggiuntivo si articola in una parte comune di 8 ore e una aggiuntiva dedicata ai “cantieri” (6 ore di durata minima), finalizzato all’organizzazione del cantiere e ai piani operativi di sicurezza.

Le finalità della formazione

Tra le finalità della formazione: la conoscenza dei principali criteri e metodologie per la valutazione dei rischi e l’acquisizione della capacità per redigere il DVR, che, lo ricordiamo, è un obbligo datoriale fra i più importanti. Riformulati anche i corsi obbligatori per i datori di lavoro che operino in ambienti sospetti di inquinamento o confinati: una previsione che può interessare anche il settore delle pulizie/ multiservizi/ servizi integrati. Il corso, della durata minima di 12 ore, ha l’obiettivo di illustrare i concetti di pericolo, danno e prevenzione in tali ambienti, nonché le misure di prevenzione degli infortuni e gli strumenti per affrontare i rischi di tali ambienti.

Pesante il quadro sanzionatorio: dall’arresto alle sanzioni oltre i 9mila euro

Per quanto riguarda il quadro sanzionatorio, che può essere anche molto pesante, occorre fare riferimento innanzitutto alla circ. Inl n. 1 del 2022, la quale definisce la formazione datoriale “elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a carico del datore di lavoro”.  Per le violazioni si rischia, fra l’altro, l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da circa 1700 a oltre 7400 euro  in caso di mancata formazione “generale”, da 3 a 6 mesi di arresto o ammenda da oltre 3500 fino a più di 9mila euro se manca la formazione specifica per il Spp e su ambienti confinati o sospetti di inquinamento.

Link Accordo Stato-Regioni 17 aprile 25

Not. circ. INL 1/2022

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