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Sicurezza, giro di vite sui datori

Nuovi oneri formativi per i datori, nuovi obblighi per le imprese sul versante sicurezza. Con l’entrata in vigore, il 24 maggio 2025, del nuovo Accordo Stato-Regioni in materia di formazione e sicurezza sul lavoro, si è aperta una fase di profonda revisione degli adempimenti a carico dei datori di lavoro. Il provvedimento, destinato a sostituire e accorpare i precedenti accordi, non si limita a un aggiornamento formale: ridefinisce in modo incisivo durata, contenuti minimi, modalità di erogazione, criteri di verifica e obblighi di aggiornamento dei percorsi formativi.

Il periodo transitorio scade in maggio

Il legislatore ha previsto un periodo transitorio di un anno, fino al 24 maggio 2026, durante il quale è ancora possibile erogare i corsi secondo la disciplina previgente. Tuttavia, il cuore della riforma riguarda proprio il datore di lavoro, chiamato oggi ad assumere un ruolo ancora più diretto e consapevole nella gestione della sicurezza aziendale.

L’obbligo formativo generalizzato per il datore di lavoro

La novità più rilevante consiste nell’introduzione di un obbligo formativo specifico per tutti i datori, anche quando non svolgano direttamente il ruolo di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione). Entro il 24 maggio 2027 – due anni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – ciascun datore di lavoro dovrà aver completato un corso di formazione della durata di 16 ore. Il percorso potrà essere svolto in presenza, in videoconferenza sincrona o in modalità e-learning, ma senza attenuazioni sul piano sostanziale dell’obbligo. L’aggiornamento diventa quinquennale e prevede un impegno minimo di 6 ore. Il nuovo Accordo enfatizza la tracciabilità delle presenze, l’obbligo di frequenza di almeno il 90% delle ore e la necessità di una verifica finale documentata.

Il datore che assume anche il ruolo di RSPP

Il datore di lavoro che, oltre a dirigere l’azienda, intenda svolgere anche i compiti di RSPP dovrà prima completare la formazione prevista per il proprio ruolo (16 ore) e successivamente frequentare un modulo integrativo di 8 ore dedicato alla funzione di RSPP. In questo caso, l’aggiornamento quinquennale sale a un minimo di 8 ore. Diversamente, i datori che già svolgono il ruolo e risultano formati secondo l’Accordo del 2011 sono esentati dal nuovo percorso base, ma restano soggetti ai rispettivi obblighi di aggiornamento periodico.

Lavoratori: formazione anticipata e aggiornamento dinamico

Per i lavoratori, la struttura della formazione resta sostanzialmente invariata nella durata: 4 ore di formazione generale e un modulo specifico variabile in base al rischio (4 ore per rischio basso, 12 rischio alto). La vera innovazione è temporale: la formazione dovrà essere completata prima dell’inizio dell’attività lavorativa. L’aggiornamento quinquennale minimo di 6 ore rimane confermato. Tuttavia, si introduce un principio di aggiornamento “dinamico”: la formazione dovrà essere rinnovata ogniqualvolta intervengano modifiche nella valutazione dei rischi o emergano criticità dalle verifiche di efficacia svolte durante l’attività lavorativa. Questo implica per il datore di lavoro un costante monitoraggio dell’organizzazione aziendale e della coerenza tra rischi effettivi e percorsi formativi.

Il preposto: obblighi e scadenze

Il nuovo Accordo dedica particolare attenzione al preposto. Nei contesti organizzativi in cui sia individuata una figura intermedia tra datore di lavoro e lavoratori, essa dovrà seguire un percorso formativo aggiuntivo di 12 ore, oltre alla formazione prevista per i lavoratori. L’aggiornamento diventa biennale, con una durata minima di 6 ore. Inoltre, per i preposti che alla data di entrata in vigore dell’Accordo abbiano superato i due anni dall’ultimo aggiornamento, è previsto l’obbligo di adeguamento entro dodici mesi. La modalità di erogazione è più restrittiva rispetto ad altre figure: è ammessa la videoconferenza sincrona, ma non la modalità e-learning asincrona.

RLS e limiti organizzativi più stringenti

Per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) resta ferma la durata iniziale di 32 ore. Nelle aziende con meno di 15 dipendenti, l’aggiornamento è considerato obbligatorio, ma le modalità concrete sono demandate alla contrattazione collettiva, nel rispetto del principio di proporzionalità. In assenza di indicazioni contrattuali specifiche, si propone un aggiornamento di 10 ore, comprensivo anche dell’aggiornamento lavoratori. Sul piano organizzativo, il nuovo Accordo introduce limiti numerici più stringenti: massimo 30 partecipanti per aula, obbligo di frequenza del 90% delle ore, sistemi di tracciabilità delle presenze, anche elettronici e verifica finale.

Un rafforzamento della responsabilità datoriale

Il quadro che emerge è chiaro: il legislatore ha inteso rafforzare la responsabilità diretta del datore di lavoro, non solo come garante formale della sicurezza, ma come soggetto attivamente formato e aggiornato. Per le imprese, soprattutto di medie e piccole dimensioni (tra le quali la stragrande maggioranza delle realtà attive nel settore delle pulizie/ multiservizi/ servizi integrati), ciò implica una pianificazione accurata delle scadenze e una revisione dei processi interni di gestione della sicurezza. Inutile girarci intorno: per quanto sacrosanto (sulla sicurezza, lo abbiamo ribadito centinaia e centinaia di volte, non si scherza), tale “giro di vite” costituisce un ulteriore aggravio di incombenze a carico di realtà molto spesso poco strutturate. Visto che i controlli ci saranno e le sanzioni sicuramente scatteranno (si rischia anche il penale…), è dunque il caso di muoversi per tempo. 

Link seduta Stato-Regioni 

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