HomeNewsletterRisarcimento per licenziamenti illegittimi

Risarcimento per licenziamenti illegittimi

Sul tema, molto attuale, dei licenziamenti illegittimi nelle imprese sotto i 15 dipendenti, e della connessa tutela risarcitoria, è intervenuta persino la Corte Costituzionale.

Il fatto

In particolare, con la pronuncia n. 118 del 21 luglio scorso, la Corte ha affermato l’incostituzionalità del limite di 6 mensilità a titolo di indennità risarcitoria previsto dall’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 23/2015 (il cd. “tutele crescenti”) in caso di licenziamento illegittimo irrogato da una azienda che occupa meno di 15 dipendenti (più tecnicamente, un datore di lavoro che non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18, ottavo e nono comma, dello Statuto dei lavoratori). Si tratta di un altro “colpo di cacciavite” sulla stagione del “jobs act”, che a 10 anni di distanza viene messo pesantemente in discussione su più fronti.

Il dubbio di legittimità

Ma vediamo il caso, attualissimo e molto interessante per le imprese di pulizie/ multiservizi/ servizi integrati di piccole dimensioni. Una lavoratrice, assunta dopo il marzo 2015 da una azienda con meno di 15 dipendenti, si è trovata ad impugnare giudizialmente il licenziamento comminatole. A questo punto, nell’ambito dell’attività istruttoria, il Tribunale di prime cure – in funzione di Giudice del Lavoro – ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 23/2015, ritenendo che lo stesso (laddove prevede un massimo di sei mensilità per il risarcimento) non fosse idoneo né a svolgere il ruolo di deterrente né a garantire adeguatezza e congruità: infatti, a parere del giudice rimettente, tale previsione normativa determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti delle piccole e grandi aziende; d’altra parte – attraverso una tutela rigida e “standardizzata” – impedirebbe una necessaria personalizzazione del risarcimento, che per il decisore dovrebbe avere invece una graduazione dipendente dalla gravità o meno del recesso.

La Decisione della Consulta

Sostanzialmente d’accordo la Consulta, che rileva come la norma censurata sia incostituzionale a causa dell’imposizione del limite massimo di 6 mensilità di indennità risarcitoria che è fisso ed insuperabile, a prescindere dalla gravità del vizio del licenziamento: tale evidenza va considerata congiuntamente alla previsione secondo cui, a parità di illegittimità del recesso, in favore dei dipendenti di piccole imprese vi è il riconoscimento di importi dimezzati rispetto a quelli indicati in favore dei lavoratori occupati in aziende di maggiori dimensioni.

Un pronunciamento-pilota

Ne consegue che, sempre secondo la decisione della Corte, il trattamento indennitario risulta circoscritto entro una forbice ridottissima (sostanzialmente da 3 a 6 mensilità), tanto da non consentire al giudice di rispettare i criteri di personalizzazione, adeguatezza e congruità del risarcimento del danno sofferto dal lavoratore illegittimamente licenziato, e nemmeno da assicurare la funzione deterrente della stessa indennità nei confronti del datore di lavoro. Di fatto il parere si trova in linea con le perplessità del giudice di merito.

Uno stralcio della pronuncia: ripercussioni sulle imprese più piccole

Si legge fra l’altro: “La disposizione censurata sarebbe lesiva dell’art. 3, commi primo e secondo, Cost., in quanto finirebbe per disegnare una tutela standardizzata e inidonea a coprire fattispecie di licenziamento connotate da vizi di differente gravità, trattando in modo sostanzialmente eguale anche situazioni concrete molto diverse, senza consentire la «personalizzazione» del risarcimento in relazione alle circostanze del caso di specie, né garantirne l’adeguatezza e la congruità oltre che la funzione deterrente”. E’ su queste basi dunque, che la Corte ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 … limitatamente alle parole «e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità».”. Un pronunciamento che, c’è da starne certi, avrà serie ripercussioni sulla realtà delle imprese meno strutturate.  

Link decisione Corte Cost. 21 luglio 2025

Link dlgs 23/2015

CONTENUTI SUGGERITI