HomeNewsletterRinegoziazione e revisione prezzi

Rinegoziazione e revisione prezzi

Viene definito “equilibrio contrattuale” ed è una delle novità più rilevanti del nuovo Codice dei contratti pubblici per le imprese di pulizie/ multiservizi/ servizi integrati: lo scorso 1° aprile 2023, lo sappiamo bene, è entrato in vigore il dlgs 36 del 31 marzo 2023, che sarà pienamente efficace dal 1° luglio prossimo. A tale proposito non si può non segnalare quanto previsto all’art. 9, rubricato proprio “Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale” secondo cui “se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali”.

La ratio, che discende dalla situazione internazionale degli ultimi anni (prima con la pandemia, poi con la crisi energetica e delle materie prime inasprita del conflitto russo-ucraino) e dalle oggettive situazioni di imprevedibili difficoltà sopraggiunte in corso di esecuzione di molti contratti, è quella di attribuire alla parte danneggiata da causa straordinaria in corso di rapporto economico, il diritto di chiedere la rinegoziazione del contratto. La disposizione, che trova nel Codice espressione strutturale, si inserisce nella scia di provvedimenti emergenziali come i dd.ll. 73/21, 4, 36 e 50/22. Con tale previsione, d’altro canto, si oltrepassa la disciplina civilistica “demolitoria” di cui all’art. 1467 cc, che permette soltanto la risoluzione del contratto per sopravvenuta onerosità. 

Dunque se da un lato il principio generale rimane quello del divieto della rinegoziazione, dall’altro sopravviene un “salvagente” molto importante per le imprese messe alle strette da condizioni effettivamente imprevedibili. Per ciò che concerne il riparto giurisdizionale, secondo una prima lettura quello alla rinegoziazione rientrerebbe nella sfera dei “diritti soggettivi” conoscibili dal giudice ordinario.

Da segnalare anche l’art. 60 “Revisione prezzi”, che prevede l’estensione a servizi e forniture dell’obbligo da parte delle stazioni appaltanti di inserire, nei documenti di gara, clausole di revisione dei prezzi da attivarsi “al ricorrere di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione dell’importo complessivo del costo del servizio in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente”. Si tratta in parole più semplici di un meccanismo revisionale automatico operante in presenza di circostanze che determinino una variazione dell’importo del contratto oltre una determinata soglia determinata su base Istat. Anche in questo caso, non essendo previsto margine di discrezionalità in capo al soggetto appaltante, le eventuali controversie ricadrebbero nella giurisdizione ordinaria.

Link dlgs 36/23

CONTENUTI SUGGERITI