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Responsabilità solidale

Ci addentriamo oggi in un dibattito sempre attuale, che negli ultimi tempi, non proprio rosei in tema di infortuni sul lavoro e responsabilità solidale dei committenti, sta salendo ripetutamente alla ribalta delle cronache, anche alla luce del recente referendum.

La verifica di idoneità tecnica

Parliamo della verifica di idoneità tecnica in capo al committente prevista dall’art. 26 del dlgs 81/08 (TU sicurezza sul lavoro), e prendiamo spunto da quello che leggiamo in un recentissimo post (risale a 4 settimane fa) su una nota piattaforma social. I latini lo avrebbero chiamato exemplum fictum, ossia una vicenda ideata (ma possibile) utile a rappresentare una situazione concreta oggetto di dibattito. Eccola.

La questione

“Un piccolo commerciante -posta un utente- ha necessità di far dipingere la saracinesca del negozio. Prima di affidare i lavori effettua un’accurata verifica dei requisiti tecnico professionali dell’impresa appaltatrice. Chiede autocertificazione, DURC e Certificato CCIA, verifica la presenza del DVR, della formazione dei lavoratori adeguata alla classe di rischio, delle nomine sicurezza, si accerta che le idoneità alla mansione siano in regola, che il DL dell’impresa abbia consegnato DPI ai propri lavoratori. A quel punto redige un buon DUVRI, definisce le zone di passaggio e informa sui rischi della propria azienda. Allega il DUVRI al contratto di appalto. Insomma, un committente diligente, come se ne trovano pochi.  

L’infortunio: giusta la responsabilità in solido?

Diligente sì, ma anche sfortunato. Infatti il primo giorno uno dei lavoratori urta un contenitore di diluente che gli cade sulla mano: il risultato è un’ustione, in quanto i guanti che stava usando in quel momento erano i classici EN388, mentre per il prodotto in questione servivano dei Guanti certificati EN374. Il lavoratore ha diritto al risarcimento in quanto il DPI non era adeguato, e obbligato in solido è anche il committente (per i danni non coperti dall’Inail, recita l’art. 26 c. 4 del TU sicurezza, ndr). Ora, è giusto ritenerlo responsabile anche se ha effettuato una accurata scelta dell’impresa verificando più del dovuto in sede preliminare al contratto?”

Il committente non può sottrarsi all’obbligo di verifica

Molto chiara, e utile anche per le imprese di pulizia/servizi integrati/ multiservizi (e per le loro committenze), la replica dell’avvocato Rolando Dubini, che analizza la questione: la responsabilità del committente -premette- non è esclusa dalla diligenza preventiva. Secondo l’art. 26, comma 1, dlgs 81/08, il committente ha l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa non solo formalmente, ma anche sostanzialmente. Tale verifica non può ridursi alla mera acquisizione di DURC e visura camerale, ma deve comprendere anche l’analisi dell’adeguatezza organizzativa e prevenzionistica rispetto ai rischi concreti dell’attività affidata.

L’uso di DPI non adeguati

Nel caso di specie, l’uso di DPI non conformi era un rischio specifico legato alla tipologia di lavorazione commissionata. Il committente, anche se (e appunto perché, aggiungiamo noi) il servizio esternalizzato non fa parte del suo core business, ha appaltato un’attività potenzialmente pericolosa, e deve accertarsi che l’impresa incaricata disponga concretamente dei DPI adatti. Lo stesso comma 4 dell’art. 26 esclude tale responsabilità solo per i rischi specifici propri dell’attività dell’appaltatore. Si tratta di fatto, però, di una deroga ambigua e molto restrittiva, in quanto: si applica solo quando non c’è interferenza né possibilità per il committente di conoscere o gestire il rischio; non è mai automatica, e comunque non esclude la responsabilità quando il committente non esercita un controllo adeguato e non vigila.

La giurisprudenza di Cassazione

Per giurisprudenza costante, anche di Cassazione, “in tema di infortuni sul lavoro, sussiste la responsabilità del committente che, pur non ingerendosi nell’esecuzione dei lavori, abbia omesso di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa anche in relazione alla pericolosità dei lavori affidati” (ex multis, Cass. pen. n. 28728/2020). La diligenza ex ante non basta, soprattutto quando i rischi sono noti, come l’uso di solventi chimici infiammabili (un rischio la cui individuazione è alla portata di chiunque: non si tratta certo di un rischio specifico e inconoscibile!). Si tratta di una garanzia per il lavoratore e una spinta per selezionare imprese competenti e adeguate. Occhio dunque anche lato imprese: il mancato rispetto delle norme e dei principi-base della sicurezza sul lavoro può costare caro.

Link dlgs 81/08 aggiornato

Link Cassaz. sent. n. 28728/20

 

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