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Prestiti garantiti: il peso dei sindacati

Dal 9 aprile scorso è in vigore il decreto legge 23/2020 (recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, cd decreto “Liquidità”), pensato ad hoc per contrastare la crisi che ha coinvolto e coinvolgerà molte imprese a seguito dell’emergenza Coronavirus. Come si ricorderà, fra l’altro, è stato rifinanziato il Fondo di Garanzia Sace.

Ora, da poco questo decreto è stato convertito in legge (legge n. 40 del 5 giugno scorso), e prevede la necessità di accordi sindacali, o almeno dell’impegno a stipularli, per diverse azioni nel caso in cui l’impresa voglia accedere all’interessante strumento delle garanzie Sace per i finanziamenti. La ratio, naturalmente, è quella di garantire l’occupazione, proprio gestendo i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali (art. 1, comma 2, lettera l).

Alcuni esempi riguardano licenziamenti individuali (anche per intimare il recesso individuale è dunque necessario l’accordo con le OO.SS.) e collettivi (in quest’ultimo caso vale quanto previsto dalla legge 223/91 e la tempistica in essa prevista), trasferimenti d’azienda (per imprese con oltre 15 dipendenti – con comunicazione preventiva, di almeno 25 giorni), contratti a termine, somministrazione e soprattutto cambio d’appalto in ambito privatistico: in quest’ambito è importante sottolineare che un’impresa il cui Ccnl di riferimento non ha clausola sociale con obblighi di consultazione sindacale in caso di cambio appalto perde un appalto in favore di un’altra azienda il cui Ccnl prevede la clausola, come nel caso del “Multiservizi”.  In ogni caso, con il riconoscimento della garanzia Sace scatta comunque l’obbligo di accordo sindacale prima di procedere al cambio d’appalto e all’eventuale subentro di altro soggetto.

Rientrano nel perimetro degli accordi sindacali, dunque, anche gli incrementi occupazionali che l’impresa vorrebbe attuare, come le nuove assunzioni a tempo indeterminato o a termine e l’impiego di somministrazione. A tale proposito sarebbe forse opportuno precisare i contorni normativi per evitare prevedibili contenziosi.

Rimangono alcuni dubbi anche in relazione alla rappresentatività dei sindacati chiamati in causa: quali sono le OO.SS. che devono essere coinvolte? L’articolo 1 comma 2 lettera l), lascia infatti aperta la possibilità della conclusione di accordi con qualsiasi organizzazione sindacale, anche non “comparativamente maggiormente rappresentativa”, in netto contrasto con quanto di norma avviene per stabilire la legittimità, ad esempio, dell’applicazione dei contratti collettivi nelle gare d’appalto di pulizia/ multiservizi/ servizi integrati: sono numerosi, come ben ricorderanno i più attenti, le sentenze e i pronunciamenti che intimano alle imprese del settore, accusate di concorrenza sleale, di applicare i CCNL siglati con le OO.SS. comparativamente più rappresentative. In questo caso, invece, il campo appare più ampio, comprendendo anche le sigle meno rappresentative.

Link decreto Liquidità

Legge 40/2020 (conversione)

 

 

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