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Parità di genere

Il tema della certificazione della parità di genere, è noto, interessa molto da vicino un settore labour intensive e ad alta percentuale di occupazione femminile come quello delle pulizie/ multiservizi/ servizi integrati. Giova ricordare, a questo proposito, che l’articolo 5 della legge 5 novembre 2021 n. 162 ha previsto, a decorrere dall’anno 2022 e nel limite di 50 milioni di euro annui, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali per i datori di lavoro del settore privato che conseguano tale certificazione, quale attestazione del loro concreto impegno per la riduzione delle disparità di genere.

Il decreto adottato il 20 ottobre 2022 dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con i Ministri per le Pari Opportunità e la Famiglia e dell’Economia e delle Finanze, di attuazione della predetta disposizione, definisce criteri e modalità di concessione di tali esoneri, per i quali occorrerà presentare apposita domanda all’INPS, secondo le istruzioni rese disponibili a breve dal medesimo Istituto. Il 28 novembre il Ministero ha reso nota l’emanazione del Decreto, che disciplina i criteri e le modalità di fruizione dell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali per i datori di lavoro del settore privato che conseguano la certificazione della parità di genere.

In particolare le aziende private che, in attuazione dell’articolo 5 della Legge n. 162/2021 e dell’articolo 1, comma 276, della Legge n. 178/2020, a decorrere dall’anno 2022, abbiano conseguito la certificazione di parità di genere, beneficiano, per il periodo di validità della predetta certificazione, di un esonero contributivo nella misura dell’1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui.

Il beneficio, parametrato su base mensile, è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere sempre che la certificazione non venga revocata e non intervengano provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato del lavoro.

A tal proposito si precisa che in caso di revoca della certificazione le imprese interessate sono tenute a darne tempestiva comunicazione all’Inps e al Dipartimento per le pari opportunità.

Per l’accesso al beneficio le aziende dovranno presentare apposita domanda all’Inps, esclusivamente in via telematica secondo i termini e le modalità indicate dall’Istituto medesimo con apposite istruzioni.  L’Inps, sulla base delle informazioni in suo possesso e di quelle trasmesse dal Dipartimento per le pari opportunità, verificherà le domande sulla base delle informazioni fornite e ammetterà le aziende al beneficio per l’intero periodo di validità della certificazione (3 anni).

Qualora le risorse risultino insufficienti in relazione al numero di domande complessivamente ammissibili, il beneficio sarà proporzionalmente ridotto.

Le domande possono essere trasmesse in via telematica all’INPS e devono contenere le seguenti informazioni:

1) dati identificativi dell’azienda;
2) retribuzione media mensile stimata;
3) aliquota datoriale media stimata
4) forza aziendale media stimata;
5) dichiarazione sostitutiva di essere in possesso della certificazione di parità di genere e dell’assenza di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi;
6) periodo di validità della certificazione di parità di genere.

Link Decreto

Link Ministero del Lavoro

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