HomeNewsletterOrario di lavoro, no a turni gravosi senza riposo

Orario di lavoro, no a turni gravosi senza riposo

Attenzione all’organizzazione del lavoro: il riposo è intoccabile e spetta al datore assicurarne la fruizione. La disputa su cui si è concentrato il Tribunale di Milano, con sentenza dello scorso 8 agosto, trova il suo fondamento nell’art. 36 della Costituzione ed è particolarmente interessante in caso di settori “labour intensive” come quello delle pulizie/ multiservizi/ servizi integrati. 

In sostanza, pronunciandosi in merito a una lite scaturita dalla richiesta -da parte del dipendente- di un risarcimento in denaro per non aver potuto fruire di nemmeno un giorno di riposo nell’arco di 8 mesi di lavoro, a fronte di 15 ore lavorate per ogni giornata (poi riconosciute in 13 effettive) con pause solo di mezz’ora, il giudice milanese ha ribadito che la prestazione lavorativa, seppur concordata con il lavoratore, oltre i limiti giornalieri e senza riposo settimanale, è vietata. Di conseguenza, il lavoratore ha diritto ad un risarcimento del danno.

Stando ad una serie di principi stabiliti in sede di Corte di Cassazione, fra l’altro, non rileva nemmeno il fatto che siano corrisposti trattamenti economici straordinari, e nemmeno qualora vi sia esplicita richiesta e consenso del dipendente interessato, perché il principio leso è costituzionale (“Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”) e, semmai, può essere superato soltanto da accordi collettivi in deroga. La mancata fruizione del riposo giornaliero e settimanale, in assenza di tali accordi, è da considerarsi fonte di danno patrimoniale da liquidarsi in via equitativa. 

Leggi la sentenza Tribunale Milano 8 agosto 22

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