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Nuovo Codice appalti  

Revisione Codice contratti, si procede speditamente ma le incognite non sono poche, né di poco conto: a metà mese il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge di delega al Governo, che ora dispone di un tempo di sei mesi per procedere alla sostituzione, dopo 6 anni, del “vecchio” dlgs 50/16; e il 24 giugno la legge delega è apparsa nella GU Serie Generale n.146 rubricata come L. 78 del 21 giugno recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”. 

Favor partecipationis e competenze Anac

Tra gli aspetti su cui si dovrà concentrare il lavoro dell’Esecutivo spiccano quelli legati al cosiddetto “favor partecipationis”: fra i punti fermi l’apertura della concorrenza al confronto competitivo che riguardi in maniera particolare, oltre alle piccole e medie, anche le microimprese, i criteri premiali per l’aggregazione d’impresa, l’obbligo di motivare la decisione di non procedere alla suddivisione in lotti da parte della stazione appaltante. Interessante il criterio direttivo che prevede una revisione delle competenze dell’Anac in materia di contratti pubblici, al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti. Sempre a proposito di Anac, si prevede la messa a punto di Contratti-tipo da parte dell’Anticorruzione, possibilmente affiancata dal Consiglio di Stato in funzione consultiva.

Ma la revisione prezzi resta un problema

Ma si parla anche di semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali nonché in innovazione e ricerca, di requisiti sociali e -qui forse è la nota più dolente, almeno per il mondo dei servizi- di revisione dei prezzi. A questo proposito, tra le condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta, che determinano la revisione dei prezzi, ai sensi della lettera g), è stata inserita espressamente la variazione del costo derivante dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabile in relazione all’oggetto dell’appalto e alle prestazioni da seguire anche in maniera prevalente.

E i servizi?

Ma mentre le clausole di revisione prezzi sono già state esplicitate dalla normativa recente per ciò che attiene forniture e lavori, manca ancora un analogo intervento mirato per i servizi, in particolare quelli di pulizia/ servizi integrati/ multiservizi, che pure continuano a patire -direttamente e indirettamente- dei rincari sul fronte dell’energia (pensiamo ad esempio al tema della movimentazione del personale e degli strumenti di lavoro in cantieri anche distanti) e della scarsità negli approvvigionamenti di materie prime (con conseguenti prezzi più cari per prodotti, macchinari e attrezzature).

Si auspicano attuativi ad hoc

Inoltre, come già accennato sopra, nella revisione prezzi vanno tenute in debita considerazione, soprattutto per gli appalti di servizi (storicamente labour intensive), le eventuali variazioni relative al costo del lavoro e della stipula di un nuovo Ccnl: tutti elementi che comportano variazioni dei costi con maggiori oneri a carico delle imprese e ulteriori criticità, a cascata, per gli operatori del settore. Interventi necessari, che potranno essere affidati a modificazioni per tramite di decreti attuativi ad hoc per i vari segmenti dei servizi (pulizia, servizi integrati, ristorazione, ecc.). 

Link legge delega 78/22

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