HomeNewsletterNASpI, non c’è diritto senza convalida delle dimissioni

NASpI, non c’è diritto senza convalida delle dimissioni

 

Non può accampare alcun diritto alla NASpI la lavoratrice che presenta le dimissioni durante il periodo protetto per maternità, dimissioni poi non convalidate dall’Ispettorato territoriale del lavoro. Ad affermarlo è stata, di recente, la Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 6979 del 24 marzo 2026. Si tratta di un caso molto interessante per le imprese di pulizia/ servizi integrati/ multiservizi, caratterizzate da un’alta percentuale di personale femminile.

Il caso

Gli Ermellini, in particolare, affrontano nel pronunciamento il rapporto tra dimissioni rese durante il periodo protetto di maternità e diritto alla NASpI, intervenendo su una questione che aveva dato luogo a interpretazioni non sempre allineate. La vicenda riguarda una lavoratrice alla quale la Corte d’Appello aveva riconosciuto, oltre alle tutele legate alla maternità, anche l’indennità di disoccupazione, pur in presenza appunto di dimissioni non convalidate dall’Ispettorato del lavoro.

Il pronunciamento (contraddittorio) in Appello

Il punto centrale della decisione di merito risiedeva in una evidente tensione logica. Da un lato, infatti, la Corte territoriale aveva correttamente affermato che, in assenza della convalida prevista dall’articolo 55 del dlgs. 151/2001 (il cd. “Testo unico maternità e paternità”), le dimissioni devono considerarsi inefficaci. Da ciò aveva fatto discendere la conseguenza che il rapporto di lavoro non si era mai realmente interrotto. Dall’altro lato, però, aveva comunque riconosciuto alla lavoratrice il diritto alla NASpI, ritenendo che, una volta superato il periodo protetto, il rapporto potesse considerarsi cessato e che l’inefficacia delle dimissioni avesse quindi carattere solo temporaneo. Da qui un evidente cortocircuito, subito rilevato dall’Inps.

Il ricorso INPS

L’Istituto, infatti, ha impugnato la decisione sottolineando l’assenza di un presupposto fondamentale per l’accesso alla prestazione, vale a dire la cessazione del rapporto di lavoro. La Cassazione ha accolto questa impostazione ed ha puntualmente ricostruito il quadro normativo partendo dalla disciplina della NASpI, destinata esclusivamente ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente l’occupazione. Anche nei casi in cui la legge equipara alcune dimissioni alla perdita involontaria del lavoro, resta comunque imprescindibile che il rapporto sia effettivamente cessato.

L’inefficacia delle dimissioni non convalidate

Nel caso concreto, tuttavia, questo elemento manca. Una volta accertato che le dimissioni non sono state convalidate, proprio la loro inefficacia impedisce di ritenere che il rapporto si sia sciolto. Ne consegue che la lavoratrice, dal punto di vista giuridico, non può essere considerata “disoccupata”. Ergo, non è logicamente sostenibile affermare contemporaneamente che il rapporto è ancora in essere e che la lavoratrice ha diritto a una prestazione che presuppone la sua cessazione.

Respinta la teoria dell’efficacia differita

La Suprema Corte ha affrontato poi la tesi secondo cui la mancata convalida produrrebbe effetti solo durante il periodo protetto, consentendo alle dimissioni di diventare efficaci una volta terminato il medesimo. Questa interpretazione viene respinta sia sul piano letterale sia su quello sistematico. Il testo dell’articolo 55, in effetti, non introduce alcuna distinzione temporale e richiede la convalida in termini generali, senza prevedere che essa possa diventare superflua dopo la fine della tutela rafforzata.

Un sillogismo inattaccabile

In quest’ottica, accogliere la tesi dell’efficacia differita significherebbe svuotare la norma della sua funzione protettiva, perché renderebbe possibile attribuire effetti a dimissioni mai verificate. La Cassazione giunge quindi a una conclusione lineare, diremmo quasi “sillogistica”: se le dimissioni non sono convalidate, restano inefficaci; se sono inefficaci, il rapporto di lavoro non si è mai interrotto; se il rapporto non è cessato, manca il presupposto della disoccupazione. In assenza di questo elemento, il diritto all’indennità non può essere riconosciuto.

La decisione della Corte

Sulla base di questo impianto argomentativo, la Corte ha accolto il ricorso dell’INPS cassando la precedente decisione di merito. La decisione consolida un chiaro orientamento: la convalida delle dimissioni nel periodo protetto non è un requisito meramente formale, ma una condizione essenziale e imprescindibile per la validità del recesso e, di riflesso, per l’accesso alle tutele legate all’estinzione del rapporto.

Link Ordinanza 6979/2026

Link Dlgs 151/01

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