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Macchine per il cleaning, ecco le nuove regole

Negli ultimi anni, lo ripetiamo sempre, uno dei temi-chiave dell’innovazione applicata al cleaning è quello dell’automazione e della robotica. Lo si vede anche in tutte le fiere e manifestazioni di settore: grazie all’instancabile lavoro di ricerca, sviluppo e messa a punto di nuove soluzioni da parte dei produttori, il mercato mette a disposizione macchine per la pulizia professionale sempre più evolute. Ciò vale ovviamente anche per gli altri comparti, ed è per questo che era necessario fare un passo in avanti, a livello comunitario, sul versante regolamentatorio, adeguando le norme e le regole a un mercato in continuo dinamismo.

Il nuovo regolamento, focus su robot collaborativi– E’ in quest’ottica che si colloca il nuovo Regolamento macchine (Regulation of the European Parliament and of the Council on machinery) adottato nei giorni scorsi dall’Europarlamento. Una volta pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, probabilmente a inizio luglio 2023, entrerà in vigore dopo 20 giorni ed andrà a sostituire l’attuale direttiva macchine 2006/42/CE, che sarà definitivamente abrogata dopo 42 mesi.

Uniformità e applicabilità automatica– Si tratta di un passaggio rilevante, a partire dall’adozione di un Regolamento, dunque una fonte direttamente applicabile negli Stati membri in modo automatico e molto più uniforme, in luogo di una Direttiva (che come sappiamo è atto recettizio, nel senso che ciascuno Stato ha poi 24 mesi per adeguare la propria normativa interna).

Applicazione – Il nuovo Regolamento si applica a tutte le macchine, quindi anche a quelle per la pulizia professionale: ma attenzione, non solo quelle “nuove”, come nel caso della precedente Direttiva, ma anche a quelle che hanno subito modifiche sostanziali. Con ciò si intende: effettuate con mezzi fisici o digitali dopo che il prodotto è stato immesso sul mercato o messo in servizio; non previste o pianificate dal fabbricante; che influenzano la sicurezza creando un nuovo pericolo o aumentando un rischio esistente.

Operatori economici – Ancora: nel nuovo Regolamento sono state introdotte le figure dell’importatore e del distributore. Il primo ha il dovere di assicurarsi che il fabbricante abbia portato a termine le procedure di conformità del prodotto, e indicare il proprio nome e contatto. Più attenuati gli obblighi dei distributori, soprattutto verificare che il prodotto sia correttamente identificato e accompagnato dalla documentazione di legge.

Lingua–  lingua delle informazioni e della documentazione (istruzioni per l’uso, dichiarazione di conformità UE, interfacce uomo/macchina, avvertenze) dovrà essere facilmente comprensibile agli utilizzatori e alle autorità di sorveglianza del mercato e dovrà essere definita da ogni Stato membro. La documentazione potrà essere fornita in formato digitale.

IA e sicurezza– Particolarmente interessanti, vista l’evoluzione delle macchine per il cleaning, è l’attenzione riservata dal Regolamento ai sistemi che utilizzano tecnologie di intelligenza artificiale, soprattutto per gli aspetti che riguardano la sicurezza. Molte macchine, anche nel nostro settore, sono in grado di “autoapprendere”: pensiamo ad esempio alle lavasciuga capaci di imparare nuovi percorsi, lavorare in completa autonomia e monitorare gli spazi e le condizioni di lavoro. Nel dettaglio, dovrà tenere conto dell’evoluzione del comportamento delle macchine progettate per funzionare con diversi livelli di autonomia, e non bisognerà dimenticare in tale valutazione i processi auto-apprenditivi. Sempre restando nell’ambito del cleaning, grande attenzione è riservata anche alle macchine senza operatore. 

La cybersecurity– Tutta questa autonomia comporta anche rischi “a monte”, e non solo “a valle”, ovvero durante l’utilizzo. Ecco perché anche la cybersicurezza è nel “mirino” delle nuove norme: oggi praticamente tutte le macchine sono connesse a reti dati che possono essere oggetto di attacchi hacker o comunque di sabotaggi. A tal proposito, il nuovo Regolamento richiede espressamente che i circuiti di comando che svolgono funzioni di sicurezza vengano progettati ad hoc.

Cobot– E che dire dei cosiddetti “co-bot”, ovvero robot collaborativi che si affiancano alle attività umane per operare in sinergia. Ebbene, il Regolamento prende in considerazione anche questo tipo di macchine: il requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute relativo ai rischi dovuti agli elementi mobili è stato modificato per tenere conto delle nuove soluzioni da adottare per garantire la sicurezza delle persone in applicazioni collaborative.

Macchine auto-evolutive– Una menzione a parte merita il nuovo Allegato I del Regolamento, che riprende l’allegato IV della direttiva 2006/42/CE, contenente l’elenco dei prodotti considerati ad alto rischio. Qui sono stati aggiunti i componenti di sicurezza con comportamento auto-evolutivo e le macchine che incorporano sistemi di tale tipo.

Link Nuovo Regolamento

Link Attuale Direttiva macchine

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