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Lavoro nero, stretta da marzo

Tra le novità più impattanti del dl 19 del 2 marzo 2024 c’è un drastico giro di vite sul lavoro sommerso.

Fino a 50mila euro– Spicca la maxi-sanzione con incrementi del 30% e multe fino a quasi 50mila euro (46.800, più maggiorazioni e aggravanti, anche per i casi di recidiva) per ogni addetto non in regola. La novità arriva dall’art. 29, in particolare con la modifica dell’articolo 1 comma 445 della legge 145/2018, e interessa una platea di imprese amplissima, compreso il settore delle pulizie/servizi integrati/multiservizi, non certo esente dal fenomeno.

Numeri impressionanti, fra sommerso e infortuni– Una “piaga” i cui numeri sono a dir poco impressionanti: si stima che in Italia i lavoratori in nero siano circa 3 milioni, con un’incidenza del 12% sul totale, praticamente oltre 1 lavoratore su 10. Si tratta anche, e lo sappiamo bene perché ne parliamo spessissimo, di un tema di sicurezza: lo scorso anno gli infortuni sul lavoro denunciati all’Inail sono stati la bellezza di 585.356, con 1.041 mortali. Dati che giustificano appieno l’inasprimento sanzionatorio, che corre su un doppio binario: alcuni provvedimenti, come le maxi-sanzioni maggiorate, sono già attive, altri -tra cui la “compliance contributiva” e la “patente a punti” nell’edilizia- saranno varate tra settembre e ottobre.

Le nuove sanzioni nel dettaglio– Veniamo dunque al dettaglio del “giro di vite” scattato a marzo, che si applica a qualunque datore privato (o degli enti pubblici economici) che non effettui la comunicazione obbligatoria preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro. Il DL 19, all’articolo 29, interviene sulla maxisanzione applicata sugli importi ordinari, che sono: da 1.800 a 10.800 euro per ogni lavoratore irregolare impiegato fino a 30 giorni; da 3.600 a 24.600 euro per ogni lavoratore irregolare impiegato fino a 60 giorni; da 7.200 a 43.200 euro per ogni lavoratore irregolare impiegato oltre 60 giorni di effettivo lavoro. La maxi-sanzione scattava fino ad oggi in caso di recidiva, impiego di extracomunitari senza permesso di soggiorno o di under 16 e percettori del reddito di cittadinanza.

Il nuovo provvedimento– Ebbene, il nuovo provvedimento ha innalzato al 30% la maxisanzione già prevista al 20%. Dallo scorso 2 marzo si giunge quindi agli importi seguenti: da 1.950 a 11.700 euro per ogni lavoratore irregolare, in caso di impiego fino a 30 giorni effettivi (per recidiva 2.400-14.400); da 3.900 a 23.400 euro per ogni lavoratore irregolare, in caso di impiego da 31 a 60 giorni effettivi (per recidiva 4.800-28.800); da 7.800 a 46.800 euro per ogni lavoratore irregolare, in caso di impiego oltre 60 giorni effettivi (per recidiva 9.600-57.600).

La legge– Così il testo di legge, art. 29 c. 3: “All’articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alla lettera d), il numero 1), e’ sostituito dal seguente: «1) del 30 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione di cui all’articolo  3  del  decreto-legge  22  febbraio  2002,  n.  12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002,  n.  73  e del 20 per cento per  quanto  riguarda  gli  importi  dovuti  per  la violazione delle disposizioni di  cui  all’articolo  18  del  decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all’articolo  12  del  decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all’articolo 18-bis, commi 3  e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66”.

Come evitarla in autotutela– per evitare in “autotutela” l’applicazione delle megasanzioni, occorre provvedere alla  regolarizzazione spontanea del rapporto di lavoro irregolare, accedendo così alla sanzione minima, applicabile se il lavoratore in nero si trovi fino a 4 mesi con contratto a tempo indeterminato (anche part-time) o se si trova impiegato a tempo pieno e determinato per un periodo minimo di tre mesi.

Recidive– Se ciò non bastasse, la maggiorazione in caso di recidiva può inoltre portare la sanzione a raddoppiare (l. 145/2018) se il datore di lavoro, nei tre anni precedenti, era stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per gli stessi atti illeciti.

Link Gazzetta Ufficiale DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19

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