E’ di grande attualità, per le imprese di pulizie/ multiservizi/ servizi integrati, il caso recentemente affrontato dalla Corte di Cassazione, Sezione penale, e sfociato nella sentenza n. 7096 del 23 febbraio 2026.
L’infortunio in un cantiere con più imprese
Analizziamolo nel dettaglio: in un cantiere (in questo caso navale) operavano plurime imprese. Si tratta peraltro di una circostanza molto frequente nel nostro settore, in cui l’impresa di pulizia/ servizi si trova molto spesso a “coabitare”, nel medesimo cantiere, con altre realtà ad esempio di edilizia, impiantistica, idraulica ecc. In questo caso il preposto di un’impresa di verniciatura era stato individuato come responsabile dei lavori e della sicurezza per la propria impresa. Durante le lavorazioni, del personale della sua società apponeva materiale in nylon lungo un alto ponteggio, occultando un’apertura attraverso la quale un lavoratore dipendente di altra impresa cadeva rovinosamente. Al che, al preposto veniva contestata la mancata segnalazione della situazione di pericolo agli altri referenti del cantiere e l’omessa apposizione di cartellonistica di avvertimento.
Confermata la responsabilità
La citata sentenza di Cassazione, che ha confermato la responsabilità del preposto anche se dipendente di altra azienda rispetto a quella di appartenenza del lavoratore infortunato, costituisce una preziosa occasione per riflettere su una figura spesso trattata con superficialità e a volte individuata per mero adempimento formale. Tutt’altro, il preposto è responsabile eccome, e in modo decisamente esteso: a tal proposito i giudici hanno ribadito che in tema di sicurezza sul lavoro gli obblighi di segnalazione e informazione gravanti sul preposto ai sensi dell’art. 19 comma 1 lett. f) del dlgs 81/2008 (TU sicurezza lavoro) si estendono a tutti i lavoratori che si trovano nell’ambiente di lavoro e sono coinvolti nelle lavorazioni, ancorché non dipendenti della ditta di appartenenza del preposto stesso.
Gli obblighi del preposto
Dunque in presenza di cantieri con pluralità di imprese, quando la situazione di pericolo sia stata creata o comunque sia riconducibile all’attività dell’impresa del preposto, questi è tenuto – in funzione preventiva e indipendentemente dal verificarsi dell’evento lesivo – a informare gli altri referenti del cantiere e a segnalare con idonea cartellonistica la pericolosità dell’area, anche in funzione del coordinamento delle altre figure deputate alla gestione dei rischi interferenziali. Insomma, il preposto riveste una posizione di garanzia anche per i lavoratori di ditte terze che operano nel cantiere.
Formazione obbligatoria e “poteri di iniziativa”
Proprio per questo, inoltre, il preposto deve disporre di adeguate competenze professionali, che vanno mantenute attuali attraverso una specifica formazione (articolo 37, comma 7 TU). Non secondari sono i cd. “poteri di iniziativa”: a norma degli articoli 18 e 19 è suo compito verificare il corretto uso dei mezzi di protezione collettivi e dei Dpi e intervenire per modificare condotte non conformi. Inoltre, nel caso in cui rilevi mancanze di mezzi e attrezzature e ogni condizione di pericolo, deve interrompere temporaneamente l’attività e segnalare tempestivamente quanto rilevato.








