HomeNewsletterIncidenti sul lavoro, ampliata la responsabilità del datore

Incidenti sul lavoro, ampliata la responsabilità del datore

La questione è della massima importanza, e anche se la sentenza (che concerne un infortunio mortale con una macchina raccoglibietole) si riferisce a lavori agricoli, casi del genere e altri con esiti meno gravi si verificano anche nelle imprese di pulizia, servizi integrati, multiservizi. Nel caso preso in esame il lavoratore, il cui compito era quello di guidare la macchina (complessa in quanto fatta di molte parti unite fra di loro, come nel caso delle macchine per la pulizia e altri macchinari sui quali operano i lavoratori delle imprese, macchine dell’industria alimentare, della stampa, etc..), si è assunto l’onere, che esulava dalla sua mansione specifica, di sostituire una ruota del mezzo. Quante volte un operatore delle nostre imprese svolge operazioni anche rischiose di manutenzione della macchina che non rientrano nel suo compito specifico?
Vediamo dunque come è andata, seguendo la sentenza: nel corso dell’operazione di sostituzione di una delle ruote anteriori, operazione alla quale attendeva un collega più esperto nella mansione, mentre il mezzo era a motore acceso e con il gruppo anteriore defogliatore-scavatore alzato, si era portato nella parte posteriore della macchina, aveva rimosso la vite che univa la leva di comando del sensore dello sterzo ai sensore stesso ed era rimasto schiacciato fra il supporto dei pistoni dello sterzo e la ruota posteriore sinistra, riportando lesioni che ne avevano cagionato la morte.

Al datore era stato dunque contestato di non aver provveduto a fornire di adeguata e specifica formazione il dipendente in relazione al rischi connessi all’attività svolta, sicché questi aveva eseguito una manovra di estrema pericolosità senza essere consapevole dei rischi ai quali in tal modo si esponeva. E sulla base di questo il giudice di primo grado aveva condannato il datore. Di parere contrario la Corte di Appello, la quale ha ritenuto che alcun addebito potesse essere mosso al datore in quanto “al datore di lavoro non incombeva l’obbligo di fornire specifica formazione sul funzionamento di tutte le parti della macchina, ivi comprese quelle relative agli apparati elettro-idraulici che comandavano le molteplici funzioni”; per la Corte distrettuale “l’adeguata e specifica formazione non poteva essere estesa a quelle operazioni tecniche complesse riservate a personale altamente specializzato”. Sotto altro aspetto il collegio distrettuale ha ritenuto la persistenza di un ineliminabile dubbio in ordine al nesso di causalità, avendo il lavoratore posto in essere un’azione esulante dalle sue mansioni di addetto alla conduzione della macchina in questione, azione riservata a personale specializzato della ditta costruttrice, ed avendo quindi posto in essere un’azione abnorme, anomala, imprevedibile.
La Suprema Corte però non ha accettato l’orientamento emerso in secondo grado, rifacendosi al dettato del D.Lgs 81/2008 (Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro), dettando un principio secondo cui è obbligo del datore fornire, a chi opera con macchine complesse, una formazione “piena”, che comprenda cioè istruzioni dettagliate non solo sulle operazioni da svolgere, ma anche su quelle da cui astenersi (non soltanto sul facere, ma anche sul non facere, si legge nel testo della sentenza).

Prima di tutto la Corte di Cassazione ha richiamato la parte definitoria del D.Lgs 81, (art. 2), alla voce “formazione”.

Art. 2, aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

Quindi è stato richiamato l’art. 73 del medesimo testo, su “Informazione e formazione”:
“…il datore di lavoro provvede, affinché’ per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.

Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

Come si vede la Cassazione ha dettato un principio, interpretando in maniera estensiva il concetto di “situazioni anormali prevedibili”, obbligando di fatto il datore di lavoro a formare e informare il lavoratore anche sulla necessità di evitare tutte le operazioni che comportino un rischio e che debbano essere svolte esclusivamente da personale specializzato. Fra l’altro, secondo la Cassazione, non si può nemmeno considerare “eccentrica” rispetto alle mansioni l’attività manutentiva che ha causato la morte del lavoratore rispetto alle specifiche mansioni al lui assegnate, in quanto senza dubbio imprudente, ma comunque in qualche modo prevedibile.
Formazione sul facere e sul non facere, dunque. E naturalmente il tutto dev’essere messo nero su bianco e dimostrabile. A nulla vale la generica giustificazione che sentiamo avanzare da molti datori, del tipo: “Ha fatto di testa sua”, “Io gli avevo detto di stare attento”, “Non rientrava nei suoi compiti”, eccetera. Dopo questa sentenza occorre porre ancora più attenzione a fornire “formazione piena”, comprensibile e dimostrabile a tutti gli operatori, in relazione alle operazioni da svolgere e da non svolgere.

Leggi la Sentenza 44106-2014

CONTENUTI SUGGERITI