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Gestione appalti, punto di non ritorno

Punto di svolta nella gestione degli appalti: dal 18 ottobre è scattato l’obbligo secondo cui tutte le “comunicazioni e gli scambi di informazioni” inerenti le procedure di affidamento di appalti pubblici devono svolgersi – salvo eccezioni e deroghe, come vedremo – in formato interamente elettronico. Anche, dunque, le comunicazioni tra imprese.

La novità, peraltro, è già nell’aria da tempo: e precisamente da quel 19 aprile in cui è entrato in vigore il nuovo Codice degli Appalti, che all’art. 40 prevede espressamente:

“Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale”, e inoltre: “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”. Quello del 18 ottobre è il termine ultimo individuato dalle direttive europee (nel dettaglio, il comma 2 dell’art. 90 della Direttiva 2014/24/UE) per l’utilizzo obbligatorio dei mezzi elettronici nelle procedure di gara per le stazioni appaltanti diverse dalle centrali di committenza, per le quali l’obbligo è già scattato sei mesi fa.

La cosa su cui porre la massima attenzione è che non si tratta soltanto di alcune fasi, ma dell’intera procedura  di affidamento delle gare pubbliche, compresa la presentazione delle candidature e delle offerte, come chiaramente stabilito dall’art. 22 della Direttiva 2014/24/UE, “regole applicabili alle comunicazioni”, recepito nell’art. 52 del D.Lgs. 50/2016, che stabilisce anche alcune deroghe ed eccezioni:

“Nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente comma e dai commi da 2 a 9, nonché dal Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TLC generalmente in uso e non limitano l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. In deroga al primo e secondo periodo, le stazioni appaltanti non sono obbligate a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione dell’offerta esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

  1. a) a causa della natura specialistica dell’appalto, l’uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili;
  2. b) i programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a descrivere l’offerta, utilizzano formati che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte della stazione appaltante;
  3. c) l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti;
  4. d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici;
  5. e) l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l’uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalità alternative di accesso ai sensi del comma 6”.

In tutti gli altri casi, via agli appalti elettronici: una modernizzazione, senza dubbio, ma anche una sfida non di poco conto per le Pubbliche Amministrazioni, alcune delle quali, diciamolo, non sono ancora dotate degli strumenti per allinearsi in breve tempo alle indicazioni fornite nella circolare n. 3 del 2016 dell’Agenzia per l’Italia digitale, recante “Regole Tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra sistemi telematici di acquisto e di negoziazione”.  Che si annunci un’ulteriore pioggia di contenziosi?

Dlgs 50/16

Link Agenzia Italia Digitale circ. 3/16

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