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Gare d’appalto e MePA

Massima apertura alla concorrenza (favor partecipationis) batte digitalizzazione 1-0. Fuor di metafora calcistica, è questa la lezione della sentenza n. 68/2023 del Consiglio di Stato, resa pubblica lo scorso 3 gennaio. In buona sostanza è illegittima la previsione di una lex specialis di una procedura da svolgersi sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione di Consip la quale condizioni, pena esclusione, la partecipazione all’iscrizione a tale piattaforma.

La vicenda trae origine dall’esclusione da una gara con base d’asta di circa 3 milioni di euro di un Rti, motivata dal fatto che la mandante del raggruppamento non era registrata sul Me.PA. L’esclusione è stata contestata, dando origine ad un interessante contenzioso finito a Palazzo Spada.

Secondo il supremo giudice amministrativo l’esclusione è da considerarsi illegittima: infatti la previsione di cui alla lex specialis da un lato contrasta con il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 83 c. 8 del Codice degli appalti dlgs 80/2016, poiché non trova fondamento né nel codice, né in altre previsioni normative. Dall’altro si pone addirittura in conflitto con i principi di concorrenza e semplificazione.

La spiegazione è questa: se da un lato il Me.PA costituisce uno strumento per snellire e semplificare le procedure di gara, dall’altro l’espressa richiesta di iscrizione previa esclusione rappresenta al contrario un onere in più, inteso come un ulteriore adempimento non previsto dalla legge che, in luogo di semplificare, complica la procedura e limita la possibilità di partecipazione. 

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