Interessante il caso affrontato dall’Anac il 22 ottobre scorso, che riguarda proprio un appalto di servizi di pulizia: in sintesi, la stazione appaltante non è legittimata a pretendere, nell’ambito della lex specialis di gara, la presentazione di un progetto di assorbimento analitico e dettagliato del personale dell’impresa uscente se non fornisce l’elenco e i dati relativi a tale personale.
I pareri dell’Anticorruzione
Lo ha sottolineato l’Autorità Nazionale Anticorruzione con le delibere n. 420 e 421, con le quali ha invitato Prefettura di Genova ad annullare in autotutela una gara d’appalto del valore di circa 1,4 milioni di euro in due lotti, durata 36 mesi, relativa ai servizi di pulizia per le caserme delle Forze dell’Ordine nel territorio metropolitano.
Il fatto relativo a una gara di pulizia
Al centro della questione, trattata in entrambi i “pareri di precontenzioso”, c’è l’estromissione dalla gara di un’impresa che non aveva fornito un progetto sufficientemente dettagliato sull’assorbimento del personale dell’impresa uscente e sulle garanzie di pari opportunità. L’Anac ha però dato ragione all’operatore, chiarendo che l’appaltante non può pretendere un progetto di assorbimento così analitico e specifico se, nel bando di gara, non fornisce i dati essenziali relativi al personale da assorbire.
I dati da fornire
In sostanza, la stazione appaltante che richieda un piano dettagliato di assorbimento dovrebbe essa stessa fornire il numero esatto dei dipendenti, l’inquadramento contrattuale, il trattamento economico e il monte ore di ciascuno: insomma, chi bandisce la gara e inserisce nel bando una dettagliata “clausola sociale” deve premurarsi di indicare con precisione gli estremi del personale della ditta uscente. Non si può nemmeno pretendere, d’altro canto, che l’impresa subentrante sia a conoscenza di tali dati!
La condotta non conforme dell’appaltante
Ora, dal momento che in questo caso la Prefettura aveva omesso di fornire questi dati cruciali, rendendo di fatto impossibile per l’operatore predisporre il piano richiesto, l’Anticorruzione l’ha invitata ad annullare in autotutela il provvedimento di esclusione dell’impresa e a rinnovare le operazioni di gara. “L’operato della Stazione – si legge nelle delibere – risulta non conforme alla disciplina di riferimento”. L’Autorità ha inoltre specificato che, qualora la Prefettura non intenda conformarsi al parere, dovrà comunicare le motivazioni entro quindici giorni, esponendosi alla possibilità che l’Anac stessa presenti un ricorso.
Il principio della trasparenza a tutela della partecipazione
Il messaggio è chiaro, così come il principio sancito: la trasparenza e la completezza delle informazioni da parte dell’appaltante sono fondamentali per consentire, nell’ottica del favor partecipationis, una partecipazione corretta, trasparente e informata delle imprese alle procedure selettive.







