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Ferie non godute

E’ una sentenza complessa e articolata quella emessa dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro con il protocollo n. 21781/2022 e pubblicata l’8 luglio scorso. Fra i principi di interesse per le imprese di pulizia/ multiservizi /servizi integrati ne segnaliamo uno: quello secondo cui il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie non godute, al termine del rapporto di lavoro, risulterebbe intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite.

Il tema, come è noto, è largamente dibattuto in dottrina e giurisprudenza, ed è molto sentito nei settori marcatamente labour intensive come quello delle pulizie/multiservizi/servizi integrati. Per essere ancora più chiari, quali sono i limiti al diritto del lavoratore di ricevere un’indennità economica sostitutiva delle ferie al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ove non ne abbia fruito “in natura” durante il rapporto stesso?

Cerchiamo di sintetizzare: va detto innanzitutto che al datore spetta l’onere di dare informazione tempestiva, chiara e trasparente al dipendente, e di assicurarsi che tale informazione sia stata correttamente recepita. Deve inoltre invitarlo a godere delle ferie “in natura”, precisando che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento.

Sotto tale profilo l’onere probatorio grava in capo alla parte datoriale. Una volta provato ciò, tuttavia, qualora il dipendente non adempia all’invito datoriale alla fruizione delle ferie, non è poi legittimato a pretendere la monetizzazione a titolo di indennità sostitutiva. La Suprema Corte, anche a seguito di una ricognizione della normativa italiana e comunitaria in materia, precisa infatti che: 

A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro; il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;

B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite;

C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie -se necessario formalmente- ; di averlo nel contempo avvisato- in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire- del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.

Link sentenza Cass 21781/22

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