Affrontiamo oggi un interessante pronunciamento della Corte di Cassazione – Sezioni unite Penali, rubricato con il n. 27515 del 10 aprile 2025.
Un tema importante
Il perché è presto spiegato: si parla di un tema che molto spesso abbiamo trattato, vale a dire la qualità igienica degli ambienti indoor e le relative responsabilità, anche molto serie, in capo a chi è tenuto a preservarne la salubrità (vale a dire datore di lavoro e Rspp). I giudici di piazza Cavour hanno infatti stabilito che “il delitto di epidemia colposa possa essere integrato anche da una condotta omissiva” (cod. pen. 40).
Epidemia nosocomiale
La vicenda ha origine in un importante ospedale italiano, dove durante la prima ondata di Covid, nella primavera del 2020, si era diffusa una grave epidemia. All’imputato, ricoprente una posizione di garanzia, era contestato di non aver fornito ai lavoratori i necessari dispositivi di protezione individuale in numero idoneo, né assicurato un’adeguata e sufficiente formazione e adottato le misure collettive e individuali di protezione dal rischio biologico.
Epidemia colposa anche “per omissione”
Mentre il giudice di prime cure aveva escluso che il reato di “epidemia colposa” possa realizzarsi anche “per omissione”, la Cassazione ha ripreso quanto statuito dall’art. 40 del Codice Penale, vale a dire “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”, leggendolo in combinato disposto con il successivo art. 438, che fissa le pene per “chiunque cagioni un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni”. Per gli Ermellini, insomma, anche la condotta omissiva – e non solo commissiva – può configurare il reato di epidemia colposa: è una colpa anche il non aver fatto, soprattutto quando in gioco c’è la salute di molti pazienti
Una casistica sterminata
Ma al di là del caso di specie, bisogna dire che qui si apre un “mondo”. Infatti se questo è il principio generale, quanto affermato dalla sentenza può riguardare una casistica piuttosto ampia nella quale può rientrare anche la condotta di chi, avendone l’obbligo, non si occupi di gestire lo stato igienico degli impianti idraulici o aeraulici, da cui sono poi diffusi germi patogeni (il caso più noto è la legionella, ma parliamo di moltissime patologie veicolate in tal modo).
Datori e Rspp, attenzione: opportuno rivolgersi a professionisti
Per questo la sentenza in commento è destinata a “fare scuola”. Attenzione dunque, perché chi ha responsabilità nella gestione degli impianti idrici e aeraulici non può più permettersi di sottovalutare i propri obblighi di controllo e manutenzione: ed è innegabile che il datore di lavoro, stante la vigente normativa sulla salute e sicurezza, abbia insieme al Rspp l’obbligo giuridico di prevenire i rischi, e dimostrare di averlo fatto. Il nostro suggerimento è quello di rivolgersi a professionisti che possano intervenire con competenza e rilasciare opportune certificazioni e attestazioni di avvenuta sanificazione, anche in un’ottica di tutela preventiva (oltre che, naturalmente, di benessere e sicurezza della collettività).


 
                                    

