HomeNewsletterDVR al tempo del Coronavirus

DVR al tempo del Coronavirus

La diffusione del Covid-19 continua in modo drammatico a rivoluzionare le nostre vite, lavorative e no. Come sappiamo bene, però, il settore delle pulizie professionali e della sanificazione ambientale non si è affatto fermato. Anzi, è tra quelli chiamati a lavorare in prima linea per arginare il rischio.

Le norme

Tutto ciò, ovviamente, deve avvenire nel rispetto dei rigorosi protocolli di sicurezza.  A tale proposito, per prevenire la diffusione del Coronavirus il Ministero della Salute ha emesso delle linee guida con una serie di misure comportamentali da adottare nel normale svolgimento delle attività lavorative ma anche per coloro che a vario titolo potrebbero trovarsi a contatto con potenziali soggetti contagiati. Parliamo, nello specifico, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” e del Dpcm 23 febbraio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica”.

Obbligo di aggiornamento DVR

Tra i provvedimenti più discussi, perché senza dubbio rappresenta in questo periodo emergenziale un aggravio notevole per i datori (e i loro Medici competenti e Rspp), c’è quello relativo all’aggiornamento dei Dvr proprio in relazione alle misure di contenimento del Coronavirus. Ora, se per ciò che riguarda altre categorie il dibattito è ancora acceso, lo stesso non si può dire con le imprese di pulizia/ servizi ambientali/ multiservizi, i cui dipendenti (pensiamo solo ad esempio alle pulizie negli ospedali, che continuano ad essere svolte a ritmo ancora più serrato) sono effettivamente esposti a rischi biologici importanti. E ricordiamo che, relativamente ai luoghi di lavoro, la responsabilità è sempre in carico al datore di lavoro che ha l’onere di diffondere le informazioni e mettere in atto quanto previsto per la gestione del pericolo derivante da un’eventuale esposizione all’agente biologico. Il datore di lavoro, infatti, è responsabile in prima persona della salute e della sicurezza dei lavoratori, e pertanto è chiamato, nel nostro settore, all’aggiornamento del Dvr. Come previsto dall’articolo 28 del Dlgs 81/2008, dunque, il Dvr va aggiornato, in stretta collaborazione con il medico competente, che in questo caso è chiamato in causa più che mai: infatti deve anche considerare le condizioni di salute riscontrate a carico dei singoli lavoratori in sede di visita di idoneità alla mansione.

Il protocollo fra le parti sociali

Intanto lo scorso 14 marzo, tre giorni dopo il Dpcm dell’11, che ha dato forse la “stretta decisiva” per il contenimento del Coronavirus, le associazioni di categoria degli imprenditori e le OOSS hanno siglato un “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, con l’obiettivo di evitare il blocco dell’operatività delle imprese in questa fase emergenziale, garantendo allo stesso tempo la tutela della salute dei lavoratori.

Importanti linee-guida

A questo scopo, il documento contiene linee guida per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e fornisce indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure di precauzione adottate per contrastare l’epidemia da Coronavirus. Tredici gli ambiti di intervento previsti, dalle modalità di ingresso in azienda all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, dalla gestione degli spazi comuni alla sorveglianza sanitaria.

I dipendenti potranno essere sottoposti al controllo della temperatura

Le imprese, in particolare, informano i propri dipendenti circa le disposizioni delle autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliant informativi, a partire dall’obbligo di rimanere a casa in presenza di febbre oltre i 37,5° o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, potrà anche essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. L’ingresso in azienda è precluso anche a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Coronavirus o provenga da zone a rischio epidemiologico.

Modalità di accesso dei fornitori esterni e sanificazione dei locali

Per l’accesso, il transito e l’uscita di fornitori esterni è opportuno individuare modalità, percorsi e tempistiche predefinite, per ridurre le occasioni di contatto con il personale dei reparti coinvolti. Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi e non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. L’impresa assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. È obbligatorio, inoltre, che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.

Mascherina obbligatoria per chi lavora a meno di un metro di distanza Nei casi in cui la mansione svolta imponga di lavorare a meno di un metro di distanza e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è necessario l’uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione, come guanti, occhiali, tute, cuffie e camici, conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta al loro interno e del mantenimento della distanza di sicurezza di un metro. Fra gli altri provvedimenti, l’adozione ove possibile di modalità di smartworking e lo stop alla formazione in presenza.

Gestione dei casi sospetti di infezione

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento e a quello delle altre persone presenti nei locali, informando immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. Per consentire di applicare le misure di quarantena necessarie, l’impresa collabora con le autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19.

Attenti anche al Duvri

Per il settore delle pulizie/servizi integrati/multiservizi ci sono poi ulteriori attenzioni da prestare al personale che si reca presso terzi per svolgere servizi in appalto, per i quali sarà indispensabile l’aggiornamento del Duvri, ossia il documento di valutazione dei rischi interferenziali, che dovrà contenere le procedure necessarie a ridurre le potenziali occasioni di contagio legate alla contemporanea presenza di personale di aziende diverse.

 

Link protocollo sicurezza

Link DL 6/20

Link Dpcm 11/3/20

Link Dpcm 23/2/20

 

CONTENUTI SUGGERITI