HomeNewsletterCorte Costituzionale: soci lavoratori CCNL da applicare

Corte Costituzionale: soci lavoratori CCNL da applicare

L’importantissima sentenza n. 51/2015 della Corte Costituzionale, depositata lo scorso 26 marzo e ripresa dalla circolare 7068 del Ministero del Lavoro il 28 aprile, ha stabilito che nelle società cooperative il socio lavoratore deve essere retribuito con un trattamento economico complessivo (cioè retribuzione base più le altre voci retributive) non inferiore ai minimi previsti per prestazioni analoghe dalla contrattazione collettiva nazionale comparativamente più rappresentativa. Una sentenza che, in pratica legittima il personale a prendere come riferimento, ai fini dell’individuazione della base imponibile contributiva (art. 1, Legge n. 389/1989), la retribuzione definita dal Ccnl di categoria sottoscritto dai sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil, nelle loro diramazioni settoriali, e, per il mondo datoriale cooperativo, Agci, Legacoop e Confcooperative. Per il settore delle pulizie / Servizi integrati / Multiservizi vale dunque il CCNL sottoscritto da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltrasporti – Uil e, per quanto riguarda il mondo datoriale cooperativo, da Agci, Legacoop Servizi e Confcooperative.

In sostanza la Suprema corte ha dichiarato legittimo l’articolo 7, comma 4, del Decreto Legge n. 248/2007 (convertito con la legge n. 31/2008) nella parte in cui stabilisce che “fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenta di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell’ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell’art. 3, co.1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentativi a livello nazionale nella categoria”. Ciò significa che qualora i soci lavoratori di società cooperative vengano retribuiti sulla base di una contrattazione collettiva diversa, potranno ottenere, una volta accertata la violazione, il riconoscimento delle differenze retributive.

Nel caso in questione, un dipendente di società cooperativa si è rivolto al Tribunale di Lucca per ottenere la condanna, in applicazione del citato art. 7, comma 4, del decreto-legge n. 248 del 2007, della detta società al pagamento delle differenze retributive correlate all’applicazione del CCNL unico della logistica, trasporto, merci e spedizione, sottoscritto in data 9 novembre 2006, da CONFETRA, CONFTRASPORTO, ANITA, ANCST LEGACOOP, CONFARTIGIANATO ed altri (parte datoriale) e da FILT CGIL, FIT–CISL e UILTRASPORTI (parte dei lavoratori), anziché del diverso CCNL applicato dalla convenuta (CCNL multi servizi, stipulato da UNCI–FESICA-CONFSAL). Dal canto suo la società convenuta ha fornito evidenza della delibera, intervenuta nel corso di apposita assemblea dei soci lavoratori, in merito all’applicazione del CCNL multiservizi stipulato da UNCI-FESICA-CONFSAL. Essa ha dunque eccepito l’illegittimità costituzionale del citato comma 4 dell’art. 7, per violazione, fra l’altro, dell’articolo 39 della Costituzione (sulla libertà sindacale).

In pratica la questione verteva sull’interpretazione dell’art. 39 della Costituzione, sui sindacati, che riportiamo: “L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. E’ condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce”. Sulla base di questo dettato, appunto, era stata sollevata la questione di costituzionalità relativa al citato art. 7 comma 4 del Dl 248/2007, convertito con legge 31/2008. Questo comma, infatti, appariva in contrasto con la libertà sindacale sancita dal dettato costituzionale. Non di questo parere la Suprema corte, che ha stabilito:   “Il censurato art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, congiuntamente all’art. 3 della legge n. 142 del 2001, lungi dall’assegnare ai predetti contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, efficacia erga omnes, in contrasto con quanto statuito dall’art. 39 Cost., mediante un recepimento normativo degli stessi, richiama i predetti contratti, e  più precisamente i trattamenti economici complessivi minimi ivi previsti, quale parametro esterno di commisurazione, da parte del giudice, nel definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico da corrispondere al socio lavoratore, ai sensi dell’art. 36 Cost. Tale parametro è richiamato – e dunque deve essere osservato – indipendentemente dal carattere provvisorio del medesimo art. 7, che fa riferimento «alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative». Nell’effettuare un rinvio alla fonte collettiva che, meglio di altre, recepisce l’andamento delle dinamiche retributive nei settori in cui operano le società cooperative, l’articolo censurato si propone di contrastare forme di competizione salariale al ribasso, in linea con l’indirizzo giurisprudenziale che, da tempo, ritiene conforme ai requisiti della proporzionalità e della sufficienza (art. 36 Cost.) la retribuzione concordata nei contratti collettivi di lavoro firmati da associazioni comparativamente più rappresentative.” Si tratta di una sentenza molto importante sia per evitare il fenomeno del dumping contrattuale, con conseguente distorsione del mercato mediante la presentazione di offerte anormalmente basse, sia per assicurare al lavoratore un trattamento economico dignitoso e adeguato alla professionalità delle sue mansioni.

Leggi Circolare Ministero Lavoro 7068

Leggi Sentenza CC 51/15

 

 

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