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Collegato ambientale, incentivi alle imprese verdi

Dallo scorso 2 febbraio è in vigore la legge 221 del 28 dicembre 2015, meglio nota come “collegato ambientale” alla legge di Stabilità 2014, pubblicata nella G.U. n. 13 del 18 gennaio 2016 e recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”. Il provvedimento, molto ampio e articolato, prevede misure in materia di tutela della natura e sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo e risorse idriche, e contiene novità di grande impatto anche per il settore degli appalti pubblici, quindi di estremo interesse per le imprese che lavorano con la Pubblica amministrazione.

Meno garanzie per chi ha Emas ed Ecolabel
Quelli più importanti si concentrano al capo IV (Disposizioni relative al Green public procurement), articoli 16 e seguenti. Vediamoli uno per uno, a partire proprio dall’articolo 16 , che riduce fino ad azzerarle le garanzie previste a corredo dell’offerta nei contratti pubblici relativi a lavori, servizi o forniture, per gli operatori in possesso di specifiche registrazioni di tipo ambientale (EMAS e Ecolabel). Si parla di un 30% per l’Ecolabel e Emas e fino al 20% per Iso 14001. Per l’Ecolabel, in particolare, il testo fa riferimento “agli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE)”. Come è noto, tali garanzie erano già ridotte del 50% per chi fosse in possesso di una certificazione di Qualità (es. Iso 9001), quindi l’effetto complessivo potrebbe addirittura essere di azzeramento della cauzione provvisoria necessaria per la partecipazione. Lo stesso articolo integra, inoltre, i criteri di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose inserendovi il possesso del marchio Ecolabel, la considerazione dell’intero ciclo di vita di opere, beni e servizi, nonché la compensazione delle emissioni di gas serra associate alle attività dell’azienda.

Certificazioni ambientali come titolo preferenziale
Il successivo articolo 17 prevede che il possesso di determinate certificazioni di tipo ambientale (EMAS e Ecolabel, certificazioni ISO 14001 e 50001), costituiscano titoli preferenziali richiesti nell’assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale.

I CAM negli appalti pubblici
L’articolo 18 tocca un altro tema-chiave, che è quello dei Criteri Ambientali Minimi (Cam) negli appalti pubblici. Disciplina infatti l’applicazione dei “criteri ambientali minimi” (CAM) negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti dei servizi nell’ambito delle categorie previste dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PANGPP).
Monitoraggio raggiungimento obiettivi
Ulteriori disposizioni in materia di criteri ambientali minimi sono contenute nell’articolo 19, riguardante l’applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici, assegnando all’Osservatorio dei contratti pubblici il monitoraggio dell’applicazione dei criteri ambientali minimi disciplinati nei relativi decreti ministeriali e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione (PAN GPP).

Una spinta all’uso di prodotti “da recupero”
Da segnalare inoltre gli articoli 21 e 22 (il 20 riguarda le lampade usate nei semafori). In particolare l’articolo 21, che prevede l’istituzione di uno Schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale, al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo italiano nel contesto della crescente domanda di prodotti ad elevata qualificazione ambientale sui mercati nazionali ed internazionali. L’articolo 23, invece, contiene una serie di misure finalizzate a incentivare l’acquisto di prodotti derivanti da materiali “post consumo” riciclati o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi. A tale fine, si prevede, per un verso, la stipula di accordi e contratti di programma, tra soggetti pubblici e privati, e, per l’altro, sono dettati principi per la definizione di un sistema di incentivi per la produzione, l’acquisto e la commercializzazione di tali prodotti.

In attesa del nuovo Codice dei contratti pubblici
Importanti le modifiche all’articolo 83 del Codice dei Contratti, che fissa i criteri dell’Offerta economicamente più vantaggiosa. In particolare si stabiliscono agevolazioni per quelle imprese che al proprio interno si siano strutturate in modo da prestare particolare riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali. Un’agevolazione che dunque non si limita alla gara di volta in volta bandita, ma che l’impresa si “porta dietro” come bagaglio in tutte le gare a cui partecipa. Non dimentichiamo inoltre che anche il nuovo Codice dei contratti pubblici che uscirà dall’iter di recepimento delle Direttive europee del 2014 conterrà misure premianti per le imprese che ricorreranno a prodotti, sistemi e soluzioni amiche dell’ambiente. E anche nel caso di modifiche apportate al precedente Codice degli Appalti, certamente esse verranno reinserite nel nuovo provvedimento legislativo.

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