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Cambio appalto e TFR

Un altro tema molto sentito dalle imprese di pulizia/ multiservizi/ servizi integrati è quello del cruciale distinguo fra cambio d’appalto e trasferimento d’azienda: proprio su questo, e proprio sul caso di una lavoratrice impiegata nelle pulizie, si è concentrata la Corte di Appello di Roma, con la recente sentenza n. 4260 del 12 gennaio scorso.  Vi si fa riferimento, in particolare, al trattamento di fine rapporto maturato nel corso di rapporti formalmente distinti ma sostanzialmente continui.

Una successione di imprese appaltatrici…

Ma procediamo con ordine: la lite approdata in giudizio trae origine dall’azione promossa da una lavoratrice impiegata nel settore dei servizi di pulizia, che aveva prestato la propria attività in modo continuativo presso il medesimo luogo di lavoro, pur alle dipendenze di una successione di imprese appaltatrici in virtù della clausola sociale. A seguito del subentro di una nuova società nell’appalto, la lavoratrice aveva richiesto il pagamento dell’intero TFR maturato nel corso della complessiva durata del rapporto, sostenendo l’applicabilità dell’art. 2112 c.c. e, dunque, la responsabilità del datore subentrante anche per i crediti sorti anteriormente al subentro.

Cambio d’appalto vs trasferimento d’azienda…

La società appellante deduceva al contrario (vexata quaestio…) che il mero cambio di appalto non potesse automaticamente integrare un trasferimento d’azienda, in assenza di una cessione di beni o di un complesso organizzato, e che, conseguentemente, la propria responsabilità dovesse limitarsi ai crediti maturati nel periodo di effettiva gestione del rapporto di lavoro.

Scatta la “presunzione di continuità aziendale”

Nel confermare la decisione di primo grado, la Corte d’Appello di Roma ha valorizzato il dato normativo risultante dall’art. 29, comma 3, del dlgs 276/2003 (cd. Legge Biagi), come modificato dalla legge n. 122/2016, interpretandolo nel senso di introdurre una presunzione di continuità aziendale nei casi di successione di appaltatori. Secondo tale disposizione, infatti, il subentro di un nuovo appaltatore non esclude l’applicazione dell’art. 2112 c.c. qualora venga mantenuta un’entità economica organizzata che conservi la propria identità, salvo che il datore subentrante dimostri l’esistenza di elementi di discontinuità sostanziale rispetto alla gestione precedente.

Confermata nel caso di specie

Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che la società subentrante non aveva fornito prova idonea a dimostrare una reale cesura organizzativa o funzionale, risultando invece accertata la continuità dell’attività svolta, del luogo di esecuzione della prestazione e delle modalità operative. In tale contesto, il passaggio della lavoratrice alle dipendenze del nuovo appaltatore è stato ricondotto alla fattispecie del trasferimento d’azienda, con conseguente applicazione del regime di responsabilità solidale previsto dall’art. 2112 c.c. in relazione ai crediti di lavoro maturati anteriormente al subentro.

Un “credito unitario”

La Corte ha insomma affermato che il TFR costituisce un credito unitario, che si forma progressivamente nel corso del rapporto e che, in presenza di una continuità sostanziale del rapporto di lavoro, non può essere frazionato artificialmente. Ne consegue l’obbligo, per il subentrante, di rispondere dell’intero trattamento maturato (ferma restando la possibilità di regresso nei confronti dei precedenti appaltatori). Ancora una volta assistiamo ad una sentenza che si colloca in una prospettiva di tutela sostanziale del lavoratore. Confermato anche il ruolo centrale dell’onere probatorio in capo all’impresa subentrante, chiamata – per escludere la responsabilità in solido – a dimostrare la discontinuità organizzativa.

Link dlgs 276/03

Link L 122/2016

Link 2112 cc

Link sentenza n. 4260 del 12 gennaio 2026

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