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Buona notizia per i sostituti d’imposta

Da maggio 80 euro in busta paga
Ed eccoci, dopo tanto discutere, all’effettiva attuazione del Decreto 66/2014 che assegna ai lavoratori con un reddito complessivo inferiore a 24.000 euro un bonus in busta paga di 80 euro mensili, a partire da maggio. Come si ricorderà, uno dei problemi più discussi era come le aziende potranno recuperare il denaro assegnato ai propri dipendenti. Secondo quanto stabilito il 7 maggio scorso, la compensazione avverrà grazie alla compilazione del modello F24.

L’impresa li recupera con l’F24: ecco come
In altri termini, attraverso la cessione al dipendente del bonus, l’azienda stessa acquisisce un credito d’imposta che potrà essere compensato attraverso la compilazione del modello F24. Dunque il datore di lavoro non dovrà anticipare niente, nemmeno nel caso (che era uno di quelli più temuti) di piccoli redditi che non arrivavano ad accumulare un Irpef sufficiente a coprire l’erogazione. A spiegarlo è la stessa Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 48/E del 7 Maggio 2014: vi si dice che i datori di lavoro sono tenuti a compilare il modello F24 per compensare il credito d’imposta erogato ai dipendenti. A tal fine l’erario ha istituito lo specifico codice “1655” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del dl 66/2014”. Quando si procede a compilare il modello F24, il codice tributo va indicato nella sezione “erario”, nel campo dedicato al codice tributo, vicino alla colonna per “importi a credito compensati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento”, vanno invece indicati il mese e anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”.

Per chi ha lavorato meno di 12 mesi
Per l’anno 2014, il tetto massimo erogabile è stato fissato in 640 euro (cioè 80 euro mensili da maggio a dicembre). Il diritto è maturato dai dipendenti che non superano i 24.000 euro di reddito complessivo (un secondo scaglione, da 24 a 26.000 euro, prevede un bonus proporzionalmente ridotto, mentre oltre i 26.000 non si ha più diritto a nulla), e si calcola sulla base di 12 mesi lavorati. In altre parole, mettiamo il caso che un lavoratore sia stato assunto a marzo 2014, e quindi abbia lavorato solo 10 mesi sui 12 dell’anno, a dicembre verrà praticato un conguaglio secondo la formula: 640 euro/12 x mesi effettivamente lavorati (in questo caso 10). Secondo questo calcolo il lavoratore avrebbe avuto diritto solo a 533 euro dei 640 effettivamente versatigli (comunque da maggio li ha presi, quindi ne ha ricevuti 640), e quindi dovrà restituire la differenza di 107 euro. Il discorso vale per chi è stato assunto dopo il 1° gennaio o licenziato prima del 31 dicembre.

Il part-time
Altra questione, molto importante per le imprese di pulizia, è quella del part-time. Spesso i lavoratori part-time hanno più di un datore di lavoro. A questo punto spetta a loro dichiararlo al sostituto d’imposta. In caso contrario, il conguaglio verrà effettuato sulla base del modello Unico (o 730) dell’anno successivo. Se il lavoratore con più datori non ha detto nulla e ha ricevuto gli 80 euro da tutti i suoi datori, dovrà restituire la cifra eccedente, così come nel caso che con i redditi cumulati abbia superato i 24 o 26.ooo euro lordi.

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