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Bacio non consensuale sul lavoro? E’ molestia

Per un bacio… Martin perse il lavoro. Ci permettiamo di sdrammatizzare, parafrasando un noto adagio popolare, per introdurre un tema sul quale per la verità c’è ben poco da scherzare.

Quando scatta la molestia sessuale (e il conseguente licenziamento)

Già, perché il nostro “Martin” di turno è un lavoratore del settore pulizie/servizi integrati/multiservizi che, complice il fatto di aver alzato un po’ troppo il gomito durante  una festa di pensionamento aziendale (circostanza, lo chiariamo subito, ritenuta aggravante dai giudici d’Appello), ha abbracciato e baciato sulla bocca una collega senza il consenso e, anzi, contro la volontà di quest’ultima, proferendo nei suoi confronti apprezzamenti non consoni e comunque non graditi. Una condotta che, sebbene non censurata in primo grado, ha fatto scattare la “tolleranza zero” della Corte d’Appello di Torino, che con sentenza n. 150 del 17 marzo 2025 hanno sussunto la fattispecie in “molestia sessuale”, e, per gli effetti, hanno convalidato il recesso per giusta causa intimato dall’impresa datrice.

Tolleranza zero

Il fatto non è purtroppo raro, con diverse sfumature che non ne intaccano la sostanza, specie in settori ad elevata presenza di manodopera femminile come è quello, appunto, delle pulizie/ servizi integrati/ multiservizi. In quest’ottica la sentenza torinese è di particolare interesse perché, a parere della Corte, la condotta contestata integra l’ipotesi tipica della molestia sessuale. Il giudice d’appello ha totalmente sconfessato l’approccio del Tribunale di primo grado per la scarsa credibilità attribuita alla testimone per il comportamento di quest’ultima dopo la molestia, come il ritardo nella segnalazione o la mancata richiesta di aiuto.

Completamente ribaltato il primo grado

Se il giudice di prime cure aveva addirittura sanzionato la temerarietà della lite, per l’Appello il comportamento messo in atto dal dipendente licenziato è senza dubbio di estrema gravità: “il lavoratore, nella giornata del …, aveva ingiustificatamente abbandonato, lasciandola incustodita, la propria postazione di lavoro, era stato sorpreso «in grave e visibile stato di ebbrezza» dopo avere partecipato alla festa di pensionamento del collega e avervi bevuto vari bicchieri di vino, e aveva posto in essere comportamenti di gravissima molestia fisica nei confronti della Sua collega sig.ra …, abbracciandola e baciandola sulla bocca contro la sua volontà, formulando frasi quali “che bella donna che sei” e affermando che la sig.ra le piace e che è innamorato di lei”.

Legittimo il recesso senza preavviso

La lunga sentenza, in cui si richiamano anche svariati pronunciamenti di Cassazione, conclude che la condotta accertata “integra l’ipotesi tipica della molestia sessuale – che l’art. 26, co. 2, d.lgs. n. 198/06 ravvisa proprio in «quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice» – e integra altresì l’illecito disciplinare previsto e punito con il licenziamento senza preavviso dall’art. 48, par. B), ccnl di settore (Pulizie/Multiservizi, ndr), allorché il dipendente si renda responsabile di «azioni che costituiscono delitto a termine di legge»”.

Link sentenza Appello To 150/25

Link CCNL Pulizie Multiservizi

 

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