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Aziende in crisi, l’irregolarità fiscale non blocca i pagamenti

Se l’azienda è in crisi, dunque soggetta a procedura di amministrazione straordinaria, l’irregolarità fiscale (quindi il Durf irregolare) non blocca i pagamenti. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate rispondendo all’Interpello n. 525/21 dello scorso 3 agosto.

Nel dettaglio, la questione verteva sull’interpretazione da dare all’articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – ritenute e compensazioni in appalti e subappalti di cui all’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997 – amministrazione straordinaria.

Occorre premettere che, come è noto, l’articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l’articolo 17-bis, rubricato “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti”.

In pratica entrava in vigore l’obbligo di sospensione del pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria, qualora quest’ultima non abbia ottemperato all’onere di trasmettere al committente le deleghe di pagamento, oppure risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa.

Tuttavia a parere dell’Agenzia Entrate ciò non si applica qualora l’azienda versi in regime di amministrazione straordinaria. In quest’ultimo caso, infatti, non rileva il Durf – Documento unico di regolarità fiscale irregolare, in quanto si profila una situazione di indisponibilità in capo all’imprenditore, con onere del commissario straordinario di erogare somme in favore dei creditori, comunque previa autorizzazione del giudice delegato.

L’azienda, dunque, a seguito di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, non può arbitrariamente assolvere i propri debiti erariali -nella specie versare le ritenute relative al periodo antecedente- se non nel rispetto della delineata procedura di accertamento del passivo e liquidazione dell’attivo. Conseguentemente deve considerarsi disapplicato il vincolo della sospensione dei pagamenti.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

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