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Aumento contributo Naspi: ci risiamo

Come è noto, il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” (c.d. decreto dignità), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, introduce misure per favorire il contrasto al precariato e la limitazione dei contratti di lavoro a tempo determinato. In particolare, il decreto-legge citato ha ridotto a 12 mesi la durata massima del contratto a tempo determinato, anche in relazione al regime di somministrazione di lavoro, e a 24 mesi la durata massima dei medesimi rapporti intercorrenti fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale.

Inoltre, l’articolo 3, comma 2, del decreto dignità ha previsto l’aumento del contributo addizionale che finanzia la nuova assicurazione sociale per l’impiego (Naspi), dovuto dai datori di lavoro, nella misura dello 0,50%, in occasione di ciascun rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato. Con la circolare Inps si forniscono le istruzioni per la gestione degli adempimenti informativi e finanziari derivanti dall’attuazione della predetta misura.

L’Inps precisa anche che ad ogni rinnovo di contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero di somministrazione a tempo determinato, l’incremento dello 0,50% si sommerà a quanto dovuto in precedenza a titolo di contributo addizionale.

Ad esempio, nel caso in cui un contratto a tempo determinato venga rinnovato per tre volte, il datore di lavoro interessato dovrà corrispondere il contributo addizionale secondo le seguenti misure:

contratto originario: 1,4%;
1° rinnovo: 1.9% (1,4% + 0,5%);
2° rinnovo: 2.4% (1,9% + 0,5%);
3° rinnovo: 2,9% (2,4% + 0,5%).

L’Istituto precisa, inoltre, i casi di esclusione dall’obbligo di versamento del predetto contributo addizionale.

Link circolare Inps 6 sett. 19

 

 

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