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Attenzione al licenziamento “doloso”

Cose di questo genere si vedono (purtroppo) di frequente anche nel nostro settore: un lavoratore viene fatto credere in esubero e quindi licenziato mediante procedura regolare e conciliazione in sede sindacale, salvo poi –amara sorpresa!- vedere ricoperta la propria posizione da un neoassunto, meno oneroso per l’impresa.

Stavolta, però, l’ “inganno” è andato male a una società che, stando al ricorrente (e ai giudici di Cassazione), aveva preordinato il licenziamento per poi riassumere un altro lavoratore nella medesima posizione. In particolare la società aveva avviato una procedura di “licenziamento collettivo” per esubero, e il lavoratore aveva accettato di sottoscrivere l’accordo in sede sindacale. Senonché, dopo poco tempo, la stessa società aveva ricoperto il posto con una nuova assunzione, provocando l’impugnazione del verbale sottoscritto in sede sindacale da parte del dipendente licenziato.

Il verbale è dunque stato dichiarato annullabile dalla Cassazione in quanto frutto di una motivazione sostanzialmente frodolenta: “Nel contratto di lavoro, il silenzio serbato da una delle parti in ordine a situazioni di interesse della controparte e la reticenza, qualora l’inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l’inganno perseguito, determinando l’errore del deceptus, integrano gli estremi del dolo omissivo rilevante ai sensi dell’art. 1439 c.c. (Cass. 17 maggio 2012, n. 7751). Occorre poi tenere presente in linea generale come, in tema di dolo quale causa di annullamento del contratto, nelle ipotesi di dolo tanto commissivo quanto omissivo, gli artifici o i raggiri, così come la reticenza o il silenzio, debbano essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto e alle qualità e condizioni soggettive dell’altra parte, onde stabilirne l’idoneità a sorprendere una persona di normale diligenza, non potendo l’affidamento ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza”. Con la conseguenza che il verbale, per i giudici, è annullabile per dolo, quindi il licenziamento non è valido. Attenzione quindi ai comportamenti ingannevoli, omissivi o dolosi nei confronti dei dipendenti. Il licenziamento così effettuato, ancorché “mascherato” da una prassi formalmente regolare, può non essere ritenuto valido.

Link Sentenza 8260

 

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