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Appalti pubblici: velocizzati il sotto e soprasoglia

Cambiano, ancorché temporaneamente e in chiave emergenza,  le regole per l’affidamento di contratti pubblici sotto e soprasoglia. Gli articoli 1 e 2 del cosiddetto decreto Semplificazioni pubblicato lo scorso 16 luglio (dl 76 in vigore dal 17 del mese) introducono infatti percorsi semplificati per gli  appalti anche di servizi nel periodo tra il 17 luglio di quest’anno e il 31 luglio 2021, stabilendo anche una tempistica accelerata per il loro affidamento.

In particolare all’articolo 1 (Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia) si prevedono delle disposizioni, di carattere temporaneo e ordinamentale, derogatorie del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto la soglia comunitaria, volte ad incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e a far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del Covid-19. Tali disposizioni, si legge, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciò vale anche, come specificato nel successivo articolo del decreto (un analogo dedicato al soprasoglia), in relazione agli affidamenti superiori alla soglia europea.

In entrambi i casi si richiama alla necessità di ridurre i tempi delle procedure di affidamento, dal momento del loro avvio con la determinazione a contrarre a quello dell’aggiudicazione: il percorso deve essere concretizzato nel sottosoglia in 2 mesi per gli affidamenti diretti e in 4 per le procedure con confronto competitivo, mentre nel soprasoglia il periodo massimo è quantificato in 6 mesi. In caso di sforamento dei termini, potrebbero scattare pesanti responsabilità a carico del Rup ma anche dell’operatore economico coinvolto. Quest’ultimo, in particolare, deve astenersi dal mettere in atto comportamenti ostativi al celere sviluppo delle procedure, anche in relazione ai concorrenti: si rischia addirittura l’esclusione.

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