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Appalti e decreto fiscale

Torniamo ad occuparci di un tema che, nelle more delle indicazioni applicative (speriamo) definitive e degli strumenti idonei per ottemperare alle nuove disposizioni di legge, sta facendo venire non pochi mal di pancia alle imprese che lavorano in regime di appalto e subappalto, come è il caso di quelle del settore pulizia/ multiservizi/ servizi integrati. Parliamo della “stretta” – con conseguenti complicazioni burocratiche- prevista dal cd. Decreto Fiscale sugli appalti e sui subappalti.

In particolare, con la Legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (il cosiddetto Decreto Fiscale, per l’appunto) si prevedono numerose novità fiscali che riguardano il contrasto all’evasione e alle frodi.

Ebbene, particolarmente critica e discussa è apparsa fin da subito la questione delle ritenute e compensazioni sugli appalti (come vedremo, non su tutti),  entrate in vigore dal 1° gennaio 2020 (art. 4).  Entrando più nel dettaglio, tale articolo introduce, a partire dal 1° gennaio 2020, una norma in tema di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti che riscrive integralmente l’art.17-bis del dlgs 241/1997, recante semplificazioni contributive.

In particolare il committente che affida il compimento di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200mila euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da:

  • prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente,
  • con l’utilizzo di beni strumentali di sua proprietà, o comunque a lui riconducibili in qualunque forma,

deve richiedere alle imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori o servizi. A tal fine, le imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici effettueranno distinti versamenti, con F24 specifico per singolo committente, senza possibilità di compensazione delle ritenute dovute con propri crediti fiscali. Facendo due conti, a questo punto la prima scadenza vera e propria è quella del 16 febbraio prossimo.

Ma qui ci sarebbe subito da aprire una parentesi: pensando al nostro settore (pulizie/ servizi integrati/ multiservizi), quale tipo di appalto genuino può prevedere l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente? Come si deve intendere il perimetro di attività e validità delle nuove disposizioni?

In attesa di ulteriori chiarimenti, procediamo con la disamina delle nuove disposizioni- un aggravio burocratico per le imprese-, che prevedono anche che le imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie trasmettano al committente entro i 5 giorni lavorati successivi al versamento delle ritenute l’elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati  mediante codice fiscale, coinvolti nell’opera o nel servizio nel mese precedente, con:

  • il dettaglio delle ritenute eseguite nel mese precedente nei confronti dello stesso lavoratore con separata indicazione di quelle relative alla prestazione effettuata dal committente.
  • l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente in relazione alla prestazione
  • il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore nell’esecuzione dell’opera o servizio;

La scadenza, in questo caso, scatterebbe dunque il 21 febbraio (cinque giorni dopo il 16), termine entro cui le imprese si augurano che l’Agenzia delle Entrate predisponga appositi strumenti telematici (es. una piattaforma dedicata) per le comunicazioni in oggetto. Questo è un problema non da poco, infatti, perché la trasmissione di una mole tanto imponente di dati non è uno scherzo e rischia veramente di paralizzare l’attività amministrativa delle imprese, a patto che queste ultime dispongano (e non è affatto scontato) di una struttura adeguata per gestire tutto questo.

A ciò si aggiunga che, in caso di mancata trasmissione dei dati da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici o appurato l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute, il committente è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati (sino a concorrenza del 20% del valore complessivo), dandone comunicazione entro 90 giorni all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente. Allo stesso committente, in caso contrario, sono irrogate sanzioni pari al 20% dell’importo delle ritenute non trattenute dal datore di lavoro o al 30% dell’importo delle ritenute non versate.

Tali obblighi, va detto, non trovano applicazione per le imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie a condizione che siano presenti contestualmente i seguenti presupposti:

  1. risultino in attività da almeno 3 anni
  2. siano in regola con gli obblighi dichiarativi
  3. abbiano eseguito, nel corso degli ultimi 3 anni, complessivi versamenti per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni
  4. non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito, affidati agli agenti della riscossione, relativi alle imposte sui redditi, all’IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali, per importi superiori a 50.000 euro.

Le imprese che presentano le condizioni sopra citate possono procedere al versamento delle ritenute e operare le eventuali compensazioni. Le predette condizioni dovranno risultare da una apposita certificazione, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate e trasmessa al committente.

Il complesso di tali norme non riguarda il committente pubblico.

Una situazione che preoccupa non poco le imprese, che rischiano di trovarsi di fronte a un ulteriore appesantimento burocratico, oltre che a un sistema che si presenta a dir poco farraginoso. Senza contare che, qualora tutto andasse come previsto, sarebbe anche necessario ripensare le clausole contrattuali, rivedendo ad esempio gli attuali meccanismi di tutela del committente (verso una fattispecie di “controllo tipizzato”) e prevedendo appositi meccanismo sospensivi, come imposto dalla legge. Una “palude” burocratica che senza dubbio necessita di importanti delucidazioni da parte degli organi competenti.

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