HomeNewsletterAccesso limitato agli atti di gara per il concorrente "curioso"

Accesso limitato agli atti di gara per il concorrente “curioso”

Nel caso preso in esame dal Tar di Milano, particolarmente interessante perché si riferisce proprio a una gara d’appalto di servizi di pulizia (presso organismi dell’Arma dei Carabinieri di Milano e provincia, nonché di Monza e provincia), un’impresa classificatasi al sesto posto in una gara chiusa chiedeva di conoscere analisi dei costi e “quanto prodotto” dall’azienda aggiudicataria. Di fronte al diniego dell’amministrazione, l’impresa si è rivolta ai giudici amministrativi regionali.

Ora: la legge 241/1990, che garantisce il diritto di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione per un legittimo criterio di trasparenza, prevede (art. 22 e 24) che possa accedervi solo chi abbia un interesse diretto, concreto e attuale, in situazione giuridicamente tutelata. In pratica, qualora si sia impugnato l’esito della gara (e quindi se ne contesti l’esito per vie legali) o l’accesso sia ricollegabile alla necessità di difesa in giudizio. Dal 2006 al 2012, poi, sono intervenute modifiche anche rilevanti. Gli articoli 13 e 79 del Codice degli appalti pubblici (163/2006), ad esempio, permettono l’accesso ad esclusione (art. 17) degli appalti secretati per ragioni di sicurezza. Sempre il Codice degli appalti, all’art. 85, insieme al D. Lgs 152 dell’11 settembre 2008 (il terzo dei decreti cd “correttivi” del Codice dei contratti), fissa norme particolari per specifiche tecniche relative a forniture, lavori e servizi e aste elettroniche. Non deve sfuggire nemmeno il Dpr 184 del 12/4/2006 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi), che all’articolo 3 obbliga l’amministrazione a informare i soggetti controinteressati ai dati oggetto di accesso. Nel 2012 il D.Lgs 33, all’art. 3, faceva chiarezza sui dati di pubblicazione obbligatoria come concorsi, sovvenzioni, esiti. Vediamolo: Art. 3 Pubblicità e diritto alla conoscibilità.

1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7 (Dati aperti e riutilizzo).
Una formulazione che da molti era stata interpretata come un’apertura alla “conoscibilità” dei dati per chiunque. Ma qui si torna punto e a capo, e cioè all’articolo 22 della 241/1990, che reca “definizioni e principi in materia di accesso”, in particolare:

b) per «interessati», tutti i soggetti privati,
compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;

c) per «controinteressati», tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

Ed è proprio qui, nell’equilibrio fra questi due interessi (interesse e contro-interesse), che sta il problema. Fino a dove l’accesso agli atti è un diritto e non è lesivo di un altro diritto importante, cioè quello alla riservatezza? La sentenza del Tar milanese prende una posizione netta, che si può sintetizzare così: se non c’è un interesse reale (come un’impugnazione dell’esito di gara o la necessità di difendersi in giudizio) e la gara è chiusa, non si può accedere agli atti. Nel caso in oggetto, come detto, la ditta che chiedeva l’accesso agli atti si era classificata sesta e ormai la gara era chiusa senza impugnazioni. A questo punto, secondo il Tar, prevale l’interesse alla riservatezza dei “controinteressati”, che il giudice ha voluto tutelare dal rischio che l’impresa richiedente ne imitasse soluzioni e tecniche. In questo la decisione del Tar può appoggiarsi anche alla Direttiva Comunitaria 93/36, che all’articolo 9 limita la pubblicazione di soluzioni e specifiche tecniche “riservate” in caso di gara basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In particolare, scrivono i giudici, “non è dato comprendere in che modo la pretesa di conoscere l’analisi dei costi della prima classificata sia funzionale alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti della ricorrente medesima”. In pratica: in mancanza di reale interesse, l’accesso agli atti è precluso.

Sentenza TAR Milano 2587

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